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lunedì 03/06/2024 • 11:09

Lavoro Dal MUR

PNRR: al via l’assunzione agevolata di dottori di ricerca

Il MUR, con DD 15 maggio 2024 n. 644, pubblica le istruzioni operative rivolte ai datori di lavoro che vogliono beneficiare dello sgravio contributivo previsto in caso di assunzione di dottori di ricerca, così come previsto dal Decreto “PNRR” (art. 26 DL 13/2023 conv. in L. 41/2023). 

a cura di

redazione Memento

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Con un comunicato stampa pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2024 n. 126, il MUR rende noto di aver pubblicato il DD 15 maggio 2024 n. 644, contenente le istruzioni operative rivolte ai datori di lavoro che vogliono beneficare dello sgravio contributivo previsto in caso di assunzione di dottori di ricerca, così come previsto dal Decreto “PNRR” (art. 26 DL 13/2023 conv. in L. 41/2023).

Esonero contributivo: durata e limiti

È riconosciuto un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle imprese che assumono dottori di ricerca, nel limite massimo di importo pari a € 7.500 per ciascuna unità di personale assunta, ovvero € 3.750 su base annua. L'esonero si applica per un periodo massimo di 24 mesi, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

Restano esclusi dall'esonero i premi dovuti all'INAIL.

Per le aziende che assumono a far data dal 1° gennaio 2025, il beneficio sarà riparametrato su base mensile e applicato fino al termine massimo del 31 dicembre 2026.

Ciascuna impresa può far richiesta del beneficio nel limite di due unità di personale attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato cofinanziata.

L'esonero contributivo è riconosciuto dal MUR, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

L'esonero contributivo non è cumulabile con altre misure di aiuto aventi ad oggetto il medesimo rapporto di lavoro.

Ammissibilità all'esonero

Per accedere all'esonero contributivo i soggetti proponenti devono dimostrare:

  • alla data di assunzione, il cofinanziamento di almeno una borsa di dottorato innovativo di cui all'Investimento 3.3 Missione 4 Componente 2 del PNRR, per il tramite delle convenzioni stipulate con le università in relazione ai cicli di dottorato in corso XXXVIII e XXXIX, ovvero con le università e le AFAM in relazione al successivo XL ciclo;
  • l'assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso, alla data dell'assunzione stessa, del titolo di dottore di ricerca o di unità di personale titolare di contratti di ricerca.

Presentazione della domanda

Il soggetto proponente deve compilare la domanda di accesso all'esonero contributivo esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dal MUR già a partire dal 16 maggio 2024 (ore 12:00).

La domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o suo delegato, e inviata al MUR tramite la piattaforma informatica.

La domanda di accesso all'esonero contributivo deve, a pena di esclusione, contenere:

  • la dichiarazione sostitutiva della sussistenza e della validità delle convenzioni stipulate tra impresa e università, ovvero tra impresa e AFAM, che disciplinano il cofinanziamento delle borse di dottorato di cui all'investimento 3.3 Missione 4 Componente 2 del PNRR;
  • la dichiarazione sostitutiva, resa da parte di ciascuna unità di personale assunto, che attesti il possesso, alla data di assunzione, del titolo di dottore di ricerca o la titolarità di contratti di ricerca;
  • la copia conforme dei contratti di lavoro del personale assunto;
  • la copia conforme del Modello Unilav di comunicazione dell'assunzione;
  • la comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa;
  • in caso di sottoscrizione da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante, la delega di autorizzazione alla sottoscrizione della domanda di accesso all'esonero contributivo;
  • la dichiarazione sostitutiva relativa al rispetto dell'assenza di doppio finanziamento;
  • la dichiarazione sostitutiva relativa al rispetto dei limiti e alla non cumulabilità con altre misure.

Valutazione e approvazione della domanda

Le carenze di elementi formali della domanda possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, il MUR assegna al Soggetto proponente un termine di 5 giorni per la regolarizzazione, decorso il quale, in assenza di regolarizzazione, la domanda è dichiarata rigettata. All'esito delle verifiche condotte sulla domanda presentata, il MUR comunica al Soggetto proponente l'approvazione ovvero il rigetto della richiesta di ammissione all'esonero contributivo sempre mediante la piattaforma informatica.

Obblighi dell'impresa beneficiaria e sanzioni

L'imprese che riceve l'esonero ha l'obbligo di mantenere i requisiti che hanno portato all'accettazione della domanda di sgravio e di comunicarne tempestivamente al MIUR ogni variazione.

L'esonero contributivo riconosciuto può essere revocato in tutto o in parte, in caso di:

  • accertata perdita dei requisiti per la fruizione dell'esonero contributivo per cause imputabili al Soggetto attuatore;
  • mancato rispetto degli obblighi in capo al Soggetto attuatore;
  • violazione delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di aiuti di Stato e degli adempimenti specifici derivanti dal regime «de minimis»;
  • mancato rispetto di una qualsiasi delle ulteriori previsioni stabilite dai regolamenti europei e di riferimento per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Fonte: Comunicato MUR 31 maggio 2024_GU 31 maggio 2024 n. 126;

DD 15 maggio 2024 n. 644

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