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lunedì 03/06/2024 • 06:00

Fisco ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

Novità del Modello 730: le risposte dell’Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con Circ. 31 maggio 2024 n. 12/E, nella formula di risposte a quesiti, fornisce le istruzioni relative alla compilazione del Modello 730/2024, all'apposizione del visto di conformità e alle cripto-attività.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Premessa

Con Circ. 31 maggio 2024 n. 12/E l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e all'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2023 in modalità “risposte a quesiti”: il documento contiene alcune precisazioni sulle principali novità di quest'anno e, in particolare, sull'utilizzo del Modello 730 semplificato e sulla compilazione del Quadro W relativamente ai redditi di capitale di fonte estera. Altri temi affrontati sono:

  • Modello 730 senza sostituto
  • detenzione di cripto-attività;
  • rilascio del visto di conformità;
  • ravvedimento operoso di certificazioni uniche trasmesse oltre i termini ordinariamente previsti;
  • credito d'imposta “prima casa under 36”.

Assenza di sostituto e Modello 730 semplificato

Il Decreto Adempimenti (D.Lgs. n. 1/2024) ha esteso a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA che possiedono redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati pure in assenza di un sostituto d'imposta la possibilità di presentare il Modello 730/2024: nella sostanza e con un esempio, i soggetti privi di partita IVA che sono titolari esclusivamente di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati (ad esempio solo redditi fondiari indicati nei Quadri A e B) potranno presentare il Modello 730/2024 pur in assenza del sostituto d'imposta.

Detenzione di cripto-attività riferite a diversi emittenti

In presenza di valori riferiti a cripto-attività di diversi emittenti non possedute per il medesimo periodo, per il calcolo dell'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività dovuta, analogamente a quanto previsto per l'IVAFE, nel Quadro W è necessario compilare distinti righi e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria. Analogamente, la detenzione di più conti correnti presso uno stesso intermediario estero implica la necessaria compilazione di singolo rigo per ogni conto posseduto.

Valore cripto-attività e visto

La base imponibile dell'imposta sul valore delle cripto-attività è un elemento utile alla determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività e lo stesso non è oggetto di visto di conformità; il contribuente è tenuto a documentare, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, il valore delle cripto-attività sulla base di elementi certi e precisi, riscontrabili tramite le diverse fonti indicate con la citata circolare. Ne consegue che deve ritenersi esclusa la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui detti valori siano attestati dal contribuente.

Rivalutazione dei terreni

Nel Quadro L vanno distintamente indicate le rivalutazioni dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 16% entro il 15 novembre 2023: è necessario conservare le quietanze di avvenuto versamento tramite Modello F24, la perizia giurata di stima alla base della rivalutazione dichiarata con il Modello, nonché quelle eventualmente effettuate in precedenza per il medesimo terreno.

Redditi di capitale soggetti a imposizione sostitutiva

I redditi di capitale di fonte estera sono soggetti a imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta applicata in Italia ai redditi della stessa natura (art. 18, TUIR): è prevista la facoltà di non avvalersi del regime d'imposizione sostitutiva e, in tal caso, compete il foreign tax credit.

Nella Sezione III del Quadro L viene riportato il credito, che deve essere oggetto di visto di conformità, derivante dal versamento dell'imposta sul valore dei contratti di assicurazione (IVCA) in relazione a una polizza estera, nel caso in cui la compagnia assicurativa estera si sia avvalsa di un intermediario residente o di un rappresentante fiscale.

Quadro W e visto

La compilazione della Sezione I del Quadro W per assolvere ai soli obblighi di monitoraggio (in tal caso deve essere barrata la Colonna 16 “solo monitoraggio”), non è oggetto di visto di conformità, in quanto vi è l'esonero dalla compilazione delle Colonne 9, 10, 11, 12, 13 e 15: al contrario, il campo relativo al credito d'imposta (riportato nella Colonna 12 della Sezione I), derivante dal valore dell'imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile o il prodotto finanziario, nonché la cripto attività, è oggetto di visto di conformità. Nel caso in cui il contribuente non disponga di una copia della dichiarazione dei redditi estera, lo stesso può attestare (con dichiarazione sostitutiva di atto notorio) che le imposte indicate sono definitive e che, per l'importo del credito indicato in dichiarazione, non è stato richiesto alcun rimborso allo Stato estero in cui sono state versate.

Superbonus al 90% e attestazione nucleo familiare reddito di riferimento

Ai fini dell'apposizione del visto di conformità in relazione alle predette spese per interventi ammessi al Superbonus, avviati a partire dal 1° gennaio 2023, effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti il contribuente può attestare con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio la composizione del nucleo familiare, nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa, e che il reddito di riferimento non è superiore a 15.000 euro.

Ravvedimento operoso di CU tardive

L'Agenzia delle Entrate ritiene ammissibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso laddove l'invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti. Se il sostituto trasmette all'Agenzia delle Entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest'ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell'eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

Fonte: Circ. AE 31 maggio 2024 n. 12/E

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