venerdì 31/05/2024 • 14:41
L’Agenzia delle Entrate, con Risp. 31 maggio 2024 n. 119, ha ribadito che per gli interventi su immobile parzialmente inagibile a causa di eventi sismici il Superbonus spetta per la spesa sostenuta, mentre devono essere sottratti dall’ammontare di spesa su cui applicare la detrazione i contributi per la ricostruzione.
redazione Memento
Con la risposta n. 119 del 31 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per gli interventi su immobile parzialmente inagibile a causa di eventi sismici il Superbonus spetta per la parte di spesa effettivamente rimasta a carico, mentre devono essere sottratti dall'ammontare di spesa su cui applicare la detrazione i contributi ricevuti per la ricostruzione. Il limite di spesa sarà determinato per ciascun intervento trainante e trainato e commisurato all'unità immobiliare e alle relative pertinenze unitariamente considerate. La detrazione, infatti, spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione (Circ. AE 8 agosto 2020 n. 24/E). Con riferimento specifico agli interventi su edifici ubicati in Comuni ricadenti in zone colpite da eventi sismici, si ricorda che la detrazione per interventi di efficienza energetica ammessi al Superbonus spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione; nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza, il Superbonus per interventi antisismici spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione (Circ. AE 23 giugno 2022 n. 23/E). Tali disposizioni non si applicano agli interventi effettuati su edifici, siti nei Comuni dei territori sopra richiamati, che non hanno subìto danni derivanti dagli eventi sismici. Circa l'arco temporale, per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il superbonus spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 (art. 119 c. 8 ter DL 34/2020). La proroga della detrazione nella misura piena del 110% delle spese sostenute, attualmente prevista al 31 dicembre 2025, riguarda nello specifico gli interventi ammessi al Superbonus effettuati dai soggetti elencati all'art. 119 c. 8 bis DL 34/2020 e realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliari. Nel caso di specie, l'istante è comproprietario, insieme con il coniuge, di un immobile composto da un'unità immobiliare in categoria catastale A/3 (abitazione) e di due unità pertinenziali in categoria catastale C/2 (magazzino) e C/6 (autorimessa). A seguito degli eventi sismici del 2016, l'Ufficio Speciale della Ricostruzione ha suddiviso l'intero fabbricato in due parti strutturalmente autonome (''Blocco A'' e ''Blocco B'') per le quali sono state redatte due schede AEDES. Il Blocco B, risultato già inagibile sin dall'anno 2009, non potrà beneficiare di alcun contributo per la ricostruzione, mentre il Blocco A potrà beneficiare del contributo per la ricostruzione in quanto inagibile a seguito degli eventi sismici del 2016. L'Istante intende demolire e ricostruire l'intero edificio effettuando interventi antisismici e di efficientamento energetico, rispettando la volumetria esistente e il numero di unità immobiliari attualmente presenti, presentando un unico progetto e un'unica pratica edilizia. Come chiarito dall'AE, devono essere sottratti dall'ammontare di spesa su cui applicare la detrazione i contributi ricevuti per la ricostruzione e, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa, l'istante può beneficiare del superbonus entro il 31 dicembre 2025. Fonte: Risp. AE 31 maggio 2024 n. 119
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