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lunedì 03/06/2024 • 06:00

Speciali GIURISPRUDENZA UNIONALE

IVA: sovvenzione e detrazione su operazione riqualificata come non soggetta

Rientra nella base imponibile una sovvenzione corrisposta al soggetto che fornisce servizi di trasporto pubblico? Si può negare la detrazione su un'operazione riqualificata come trasferimento d'azienda non rientrante nell'ambito di applicazione IVA, qualora l'IVA sia già stata riscossa dallo Stato e il suo rimborso non possa essere effettuato? Sono alcune delle domande sollevate davanti alla CGUE.

di Renato Portale - Dottore commercialista in Lecco

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  • Tempo di lettura 1 min.
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Base imponibile in caso di sovvenzione

Una Corte tributaria polacca ha chiesto alla Corte di Giustizia se l'articolo 73 della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che una compensazione (sovvenzione) come quella descritta nell'istanza di interpello, corrisposta da un ente locale ad un soggetto distinto (operatore) per la fornitura di servizi di trasporto pubblico collettivo, rientri nella base imponibile di cui alla citata disposizione.

Nel caso di specie, la società concludeva contratti di servizio di trasporto pubblico terrestre ai sensi dei quali le veniva versata una sovvenzione dalla controparte contrattuale, vale a dire l'ente locale organizzatore del trasporto. La sovvenzione era necessaria in quanto il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico con gli introiti provenienti dalla vendita dei biglietti di trasporto non copriva i costi dell'attività di trasporto svolta. La sovvenzione serviva quindi per coprire le perdite derivanti dalla fornitura dei suddetti servizi.

La società chiede se tale sovvenzione rientri nella base imponibile IVA, anche se non ha un'incidenza diretta sul prezzo del servizio di trasporto pubblico collettivo prestato.

Le autorità tributarie sostengono invece che tra la sovvenzione ricevuta e i servizi prestati dall'operatore esiste un nesso diretto, in quanto l'impresa di trasporto non avrebbe potuto prestare i servizi in questione se non avesse ricevuto la sovvenzione.

La questione può interessare anche l'Italia. In base all'articolo 13 del DPR n. 633/72, infatti, “le integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti” vanno ad aumentare la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

Ovviamente tale disposizione si applica se la sovvenzione è direttamente connessa con il prezzo dell'operazione. Inoltre l'integrazione del prezzo o il contributo o la sovvenzione devono essere specificatamente versate all' operatore sovvenzionatoaffinché fornisca un bene o presti un servizio determinato. Solo in questo caso la sovvenzione può essere considerata un corrispettivo della cessione di un bene o della prestazione di un servizio ed è pertanto imponibile.

Un caso simile a quello oggetto della domanda rivolta alla Corte è stato analizzato dalla Risposta ad interpello n. 402 del 10 giugno 2021. L'Agenzia ha chiarito che costituiscono sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo della prestazione, da ricomprendere nella base imponibile IVA, i contributi versati da un Comune al gestore del servizio di rifiuti urbani per compensare la riduzione delle tariffe concordate a favore di determinate utenze durante l'emergenza Covid-19. Ciò in quanto, detta sovvenzione è destinata a coprire, in tutto o in parte, la perdita che il gestore si trova a fronteggiare per la riduzione della tariffa deliberata dal Comune per agevolare determinate categorie di utenze che, a causa dell'emergenza sanitaria, hanno visto sospesa la propria attività (con la conseguente riduzione nella produzione di rifiuti). Si ravvisa quindi un rapporto sinallagmatico tra la sovvenzione-contributo e la prestazione di servizi di gestione dei rifiuti.

La causa è stata rubricata con il numero C-615/23 e interessa l'articolo 13 DPR 633/72.

Detrazione per operazione riqualificata come non soggetta ad IVA

Una Corte tributaria rumena ha chiesto alla Corte UE se i principi di neutralità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento,  ostino al diniego del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a titolo di un'operazione, poi riqualificata dall'amministrazione tributaria come trasferimento d'azienda non rientrante nell'ambito di applicazione dell'IVA, qualora l'imposta sia già stata riscossa dallo Stato e il suo rimborso, in base alla normativa nazionale, non possa essere effettuato.

Recentemente, la Cassazione, nell'ordinanza n. 21853 del 21 luglio 2023, ha trattato un caso simile. La causa verteva sull'accertamento IVA con il quale era stata disconosciuta la detrazione IVA derivante dall'applicazione del tributo a un'operazione di cessione di singoli beni aziendali che, secondo l'Agenzia delle Entrate era, in realtà, una cessione d'azienda, che avrebbe dovuto essere soggetta a imposta di registro e non a IVA. La Suprema corte aveva dichiarato che andasse presa in considerazione la decisione, passata in giudicato, relativa all'imposta di registro, avente ad oggetto la medesima fattispecie.

Tale orientamento è stato tuttavia superato dalla più recente sentenza n. 12450 del 7 maggio 2024, secondo cui per determinare se l'operazione è riconducibile o meno a una cessione d'azienda bisogna, ai fini IVA, valutare tutte le circostanze del caso di specie, ma non rileva il principio di alternatività IVA/registro. Di conseguenza, le decisioni relative all'imposta di registro, passate in giudicato, non refluiscono sul giudizio IVA.

La Cassazione non ha tuttavia approfondito se, in tal caso, possa essere disconosciuta la detrazione anche nel caso in cui l'IVA sia già stata riscossa e se non sia possibile chiederne il rimborso. Si attende quindi la pronuncia della Corte UE.

La causa è stata rubricata con il numero C-640/23 e interessa l'articolo 19 DPR 633/72

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