lunedì 10/06/2024 • 06:00
Le royalties non devono essere assoggettate a tassazione doganale qualora l'Ufficio non abbia provato, in via documentale, il reale controllo del licenziante sui produttori extraeuropei.
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La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Genova ha escluso la tassazione doganale di diritti di licenza quando non vi è un controllo del licenziante sui produttori esteri. Il controllo sul prodotto, infatti, non può essere equiparato al controllo sul produttore, in quanto la licenziante non esercita un “potere di costrizione o di orientamento” sul fornitore, ma si limita a verificare il rispetto degli standard di sicurezza e delle regole etiche al fine di tutelare il marchio oggetto di licenza (CGT I grado di Genova, 21 novembre 2023, n.726).
La vicenda trae origine dalla mancata inclusione, nel valore delle merci importate, dei corrispettivi di licenza pagati dalla Società importatrice alle licenzianti di noti marchi registrati. Tale Società sosteneva che le royalties correttamente non erano state aggiunte al valore doganale delle merci importate, posto che la licenziante esercitava, nei confronti dei fornitori extra-europei, un controllo di mera qualità finalizzato al rispetto delle linee guida, dei principi di sostenibilità ambientale e di determinate condizioni di lavoro dei propri dipendenti, senza imporre in alcun modo i produttori terzi alla licenziataria.
Il tema della daziabilità delle royalties si inserisce in un contesto giurisprudenziale europeo e nazionale molto complesso, approdato presso la stessa Corte di cassazione, dove si segnalano due orientamenti contrapposti sulla definizione del “controllo sul produttore”, da cui deriva la daziabilità delle royalties.
Com'è noto, secondo la disciplina europea, le royalties concorrono alla determinazione del valore doganale delle merci se il compratore è tenuto a pagarle, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita, purché non siano già incluse nel prezzo e si riferiscano alle merci oggetto della valutazione (art. 157 e 160 Reg. CE n. 2454/1993). In particolare, il requisito della “condizione di vendita” si realizza quando il titolare del diritto di licenza esercita un controllo sul produttore, ossia quando il licenziante è in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un “potere di costrizione o di orientamento” sul fornitore.
Secondo un primo indirizzo interpretativo espresso dalla Suprema Corte, il controllo sul fornitore estero si realizzerebbe anche nelle situazioni in cui la licenziante impone alcune regole di produzione per tutelare la qualità dei prodotti contraddistinti dal marchio commerciale oppure per garantire il rispetto dei codici etici. Tale orientamento accoglie un'accezione particolarmente ampia e indefinita del requisito del controllo sul produttore, fino a ricomprendervi alcune condizioni che, di per sé, sono finalizzate a evitare che il prestigio del marchio sia pregiudicato dalla messa in commercio di prodotti pericolosi o dall'adozione di modalità di produzione socialmente riprovevoli.
Un secondo indirizzo interpretativo, invece, definisce un confine tra il “controllo sul produttore”, che implica la tassazione doganale, e il “controllo sul prodotto”, per cui invece è esclusa, affermando che non rileva che ai licenziatari sia riconosciuto un controllo di qualità sulla produzione, finalizzato alla protezione dell'immagine del titolare e del segno distintivo presso i consumatori, poiché tali facoltà si risolvono in un controllo di mera qualità, come tale non significativo ai fini della daziabilità delle royalties.
Nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia tributaria di I grado di Genova, da un'attenta analisi dei contratti di licenza conclusi tra i licenzianti e la licenziataria, è emerso che il controllo della licenziante ha riguardato unicamente la qualità del prodotto, senza alcuna imposizione alla licenziataria circa la scelta dei fornitori.
Come autorevolmente confermato anche dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 9 luglio 2020, causa C-76/19, Curtis Balkan) è necessaria una combinazione di più fattori, non essendo sufficiente uno solo di essi per potersi ritenere sussistente il requisito del controllo. Spetta, inoltre alla, Dogana dimostrare l'esistenza di un controllo, anche solo fattuale, della licenziante sul fornitore estero, attraverso prove documentate.
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