lunedì 10/06/2024 • 06:00
La presunzione relativa di operatività della società di comodo viene vinta dalla prova di fatti oggettivamente idonei a rendere impossibile il conseguimento del volume minimo di ricavo.
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Il caso L'Agenzia delle Entrate notificava, in relazione all'anno di imposta 2017, un avviso di accertamento (IRAP) ad una società in accomandita semplice nonché ai suoi soci, accomandanti e accomandatari. L'atto impositivo scaturiva dall'applicazione del regime previsto dall'art. 30, comma 3, della L. 724/94 in quanto la società non aveva superato il test di operatività ed era stata considerata come “società di comodo”, non essendosi la stessa adeguata al reddito minimo. L'Ufficio aveva riscontrato che la società aveva acquistato nel 2007 un capannone industriale il quale era stato concesso fino al dicembre 2015 in locazione ad altra sas che aveva fra i soci l'accomandante della ricorrente; successivamente, era stato dato in locazione ad altra società (srl) che, anche in questo caso, aveva quale socio unico e amministratore l'accomandatario della (sas) ricorrente. In particolare, l'Agenzia aveva messo in evidenza come nel periodo tra il 2009 e il 2017 non era stata avviata alcuna significativa attività di impresa (non potendo considerarsi tale la “locazione ai soci”) e non erano state assunte iniziative per una futura ed effettiva attività commerciale (“ossia nei riguardi di sogg...
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