Il “Made in Italy” possiede una doppia tutela, da fonte internazionale e fonte nazionale.
A livello internazionale sin dal 1891 sussiste l'Accordo di Madrid ratificato dall'Italia nel 1965 e tuttora vigente.
Esso prevede il divieto di false e ingannevoli indicazioni dell'origine sui prodotti in importazione con il sequestro in caso di violazione riscontrata da parte delle autorità doganali. Dalle disposizioni internazionali nasce un collegamento al codice penale nazionale al suo articolo 517 in tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Pertanto, l'Accordo, ampiamente applicato prima della promulgazione della normativa nazionale specifica, determinava in caso di sua violazione l'integrazione del reato ai sensi dell'art. 517 c.p. con il sequestro dei beni.
Nel 2003 la disciplina ha ricevuto in Italia un'ulteriore specifica con la legge n. 350, articolo 4, che oggi, a seguito anche di successivi interventi del legislatore, si esprime in merito ai commi 49, 49bis, 49ter e 49 quater. Sono state introdotte previsioni volte a tutelare specificatamente l'origine italiana dei prodotti, tramite sia le sanzioni amministrative sia il reato rapportato sempre all'art.517 c.p.
La Legge sul Made in Italy
Questo apparato normativo costituisce il corpo sanzionatorio anche in riferimento al “Made in Italy” richiamato dalla
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