giovedì 30/05/2024 • 15:10
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 30 maggio 2024 n. 118, ha chiarito che il presupposto per usufruire del valore rideterminato è che i titoli oggetto di rideterminazione siano suscettibili di produrre una plusvalenza; tale presupposto non si verifica con le opzioni.
redazione Memento
Con la risposta n. 118 del 30 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il presupposto per usufruire del valore rideterminato è che i titoli oggetto di rideterminazione siano suscettibili di produrre una plusvalenza. Nel caso di specie le opzioni, ovvero il diritto di sottoscrizione di azioni della società, non sono suscettibili di produrre un reddito diverso in quanto non sono trasferibili a terzi e, pertanto, l'eventuale valore rideterminato non può essere utilizzato. Si ricorda che l'art. 5 L. 448/2001 consente ai contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data. In particolare, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del c.p.c., redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Il costo di acquisto rideterminato è, dunque, utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all'art. 67 c. 1 lett. c.) e c-bis) DPR 917/86. La disciplina di rideterminazione ha lo scopo di favorire la libera circolazione dei titoli, delle quote o dei diritti mediante la cessione a titolo oneroso degli stessi, riducendo l'eventuale plusvalenza realizzata con la cessione a titolo oneroso (cfr. anche Risp. AE 25 marzo 2022 n. 156). In altri termini, è con il verificarsi di tale presupposto (cessione a titolo oneroso) che si realizza in capo al titolare una plusvalenza per la cui tassazione può rilevare il valore fiscale rideterminato. Tale disciplina si applica, oltre che alle partecipazioni rappresentate da titoli (quali le azioni), alle quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quali le quote di Srl), nonché ai diritti o ai titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (quali i diritti di opzione, i warrant e le obbligazioni convertibili in azioni) (Circ. AE 31 gennaio 2002 n. 12/E). Fonte: Risp. AE 30 maggio 2024 n. 118
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