Con la circolare n.10 dell'11 aprile 2024 sono state fornite indicazioni operative, in conformità alla normativa unionale, per la corretta gestione degli adempimenti dichiarativi e degli altri adempimenti richiesti nel regime del transito.
Considerato che sono emerse difficoltà per il sistematico e immediato adeguamento da parte degli operatori economici e degli Uffici delle dogane alle modalità operative come declinate nella citata circolare n.10, si procede con la presente circolare all'aggiornamento dell'atto di prassi adottato, al fine di assicurare l'aderenza al dettato normativo ed il contrasto alle pratiche non conformi nonché la semplificazione operativa e la correntezza dei traffici. Pertanto, la circolare del 29 maggio 2024 n. 16 annulla e sostituisce, con effetto immediato, la circolare n. 10 del 11.04.2024.
Con riferimento al regime del transito, sono state evidenziate talune prassi non conformi alla regolamentazione unionale adottate dagli operatori economici nella compilazione delle dichiarazioni doganali presso gli uffici doganali di partenza nazionali ed in particolare: - all'indicazione di un termine incongruo per la presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione; - alla mancata indicazione dell'identità del mezzo di trasporto; - alla non conformità delle indicazioni sul suggellamento.
Nell'ottica, quindi, del perseguimento degli obiettivi di miglioramento e semplificazione del rapporto con i contribuenti attraverso la compliance e di contestuale potenziamento delle pratiche tese all'individuazione di comportamenti non conformi, a tutela degli interessi finanziari nazionali ed unionali, si ritiene utile richiamare l'attenzione su alcuni fondamentali requisiti e presupposti discendenti dalla vigente regolamentazione unionale dell'istituto in esame.
Nel transito, regime doganale “speciale” che consente, con l'obbligo di prestazione di idonea garanzia, di trasportare le merci non unionali, sotto vigilanza doganale da un punto all'altro del territorio unionale senza che le stesse siano sottoposte ai dazi all'importazione, ad altri oneri e alle misure di politica commerciale, la dichiarazione di vincolo al regime impegna la responsabilità del titolare del medesimo regime per quanto riguarda l'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione e il rispetto di tutti gli altri obblighi previsti ai sensi dell'art. 233 CDU. La richiamata vigilanza doganale è basata sull'osservanza degli adempimenti in premessa richiamati dell'indicazione (e rispetto) del termine per la presentazione delle merci a destino, della identificazione del mezzo di trasporto e della sigillatura. Al riguardo, si evidenzia che tale vigilanza viene esercitata nell'ambito dei controlli disposti dal sistema AIDA, quindi nell'ambito dei controlli documentali o fisici disposti dal sistema informatico, salvo che vi siano specifiche segnalazioni legate a determinate operazioni che implichino l'esecuzione di controlli autonomi da parte della dogana.
Nel contesto, poi, delle procedure semplificate del transito di cui all'art. 233, par. 4 CDU, come la concessione al titolare del regime dell'autorizzazione ad agire quale speditore autorizzato nonché, se richiesto, ad utilizzare sigilli di un modello particolare, va considerato che la mancata “compliance” con i criteri stabiliti per il vincolo delle merci al regime di transito può essere considerata ai fini della valutazione di misure quali la sospensione o la revoca delle suddette semplificazioni, laddove il competente ufficio ravvisi che le condizioni che ne hanno determinato il rilascio non sono più soddisfatte oppure che non è più garantito il rispetto degli obblighi ad esse afferenti (artt. 27 e 28 CDU e artt. 16-18 del Reg. Delegato (UE) 2015/2446 del 28 luglio 2015 -RD).
Fonte: Circ. AD 29 maggio 2024 n. 16