giovedì 30/05/2024 • 10:37
Il MEF, con diverse Risposte a interrogazione parlamentare del 29 maggio 2024, ha fornito alcuni chiarimenti in tema di terreni agricoli, immobili locati, Piano di transizione 5.0 e regime sanzionatorio relativo agli obblighi di fatturazione da parte di associazioni o raggruppamenti di imprese.
redazione Memento
Cessione del diritto di superficie su terreni agricoli (Risp. 5-02424) L'articolo 1, comma 92, lettera b) L. 213/2023 (legge di bilancio per il 2024), ha incluso tra i redditi diversi i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento su beni immobili, novellando l'articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR. Vale al riguardo evidenziare che un'analoga iniziativa, volta a escludere dall'applicazione dell'articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, come modificato dal cennato articolo 1, comma 92, lettera b), della legge di bilancio 2024, gli atti di costituzione di diritti reali di godimento i cui contratti preliminari siano stati stipulati prima del 1° gennaio 2024, è stata oggetto di proposte emendative, recentemente presentate ma non approvate, da ultimo anche in occasione della discussione in Senato dell'atto n. 1092, relativo al disegno di legge di conversione del DL 39/2024. Quanto, infine, al merito del quesito si ribadisce che, a legislazione vigente, l'ambito applicativo del nuovo regime non può che essere definito in relazione alle fattispecie negoziali perfezionatesi successivamente alla data di entrata in vigore della novella normativa. Trasferimento in favore degli eredi delle quote residue di detrazione relative ad immobili locati (Risp. 5-02423) La proposta prospettata dall'onorevole interrogante, volta a riconoscere in via interpretativa agli eredi il diritto alla fruizione del beneficio fiscale, anche quando l'immobile, oggetto degli interventi di ristrutturazione, sia stato concesso in locazione, non è conforme a quanto previsto a legislazione vigente, e ciò in quanto, il comma 8, secondo periodo, dell'articolo 16-bis del TUIR collega il diritto alla fruizione delle rate residue della detrazione da parte dell'erede – che non ha sostenuto le spese agevolate (sostenute dal de cuius) – alla detenzione materiale e diretta del bene. Da ultimo, si fa presente che la detrazione in commento è «ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi», ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 7 del TUIR. Ciò posto, una diversa modalità di «trasferimento» del beneficio in caso di decesso dell'avente diritto, nonché di ripartizione in quote della detrazione spettante può essere stabilita solo con specifiche modifiche normative, assistita dalla necessaria copertura finanziaria. Adozione delle misure attuative del Piano Transizione 5.0 (Risp. 5-02425) Gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al nuovo «Piano Transizione 5.0» introdotto dall'articolo 38 DL 19/2024, e volto a sostenere gli investimenti nella transizione green delle imprese attraverso il riconoscimento di crediti d'imposta. La disposizione sopra richiamata demanda a un successivo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'individuazione delle modalità attuative delle disposizioni riguardanti la fruizione del beneficio in argomento. Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere quale sia lo stato di adozione del provvedimento e quali siano le tempistiche di esame ai fini del rilascio del concerto. Al riguardo, il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica che l'istruttoria è in via di ultimazione di guisa che, a breve, definito Io schema di decreto, verrà attivata la procedura di acquisizione del concerto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Regime sanzionatorio obblighi di fatturazione da parte di associazioni o raggruppamenti di imprese (Risp. 5-02427) L'articolo 6 D.Lgs. 471/97, al comma 6, secondo periodo, stabilisce che: «... In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti DPR 633/72, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro». Detta disposizione individua la sanzione in misura fissa applicabile nell'ipotesi in cui – sebbene l'operazione rilevante ai fini IVA si sia instaurata tra l'emittente (cedente/prestatore) della fattura e il destinatario (cessionario/committente) della stessa – sia stato commesso un errore nel contenuto della fattura, ossia l'applicazione all'operazione effettuata di un'aliquota superiore a quella dovuta, purché, nonostante l'errore, l'imposta sia stata assolta. Ai fini del diritto alla detrazione, come chiarito dalla Corte di cassazione (cfr. sentenze n. 8589 del 16 marzo 2022 e n. 32900 dell'8 novembre 2022) – conformemente alle indicazioni della Corte di giustizia europea – la richiamata disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, va intesa nel senso di modificare, rendendolo più mite, il regime sanzionatorio applicabile ai casi di indebita detrazione dell'IVA, in quanto operata per un importo superiore rispetto a quella dovuta in relazione all'operazione posta in essere, benché coincidente con quella indicata in fattura. In tale ottica, l'inciso ivi contenuto «fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti (...)» va considerato quale riconoscimento del diritto alla detrazione dell'IVA nei limiti di quanto dovuto ai sensi delle disposizioni richiamate, le quali, per le ragioni suindicate, non consentono di detrarre l'imposta versata nel suo intero ammontare, laddove non dovuta per intero o in parte, ma nei soli limiti dell'imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere. In altre parole, in base a tale orientamento giurisprudenziale, il diritto alla detrazione dell'IVA, in capo al cedente/prestatore, è ammesso nei limiti dell'IVA effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione realizzata, e non anche di quella che semplicemente risulta indicata in fattura. Tanto premesso, nel caso descritto, tenuto conto che, come chiarito dai documenti di prassi noti agli interroganti – il rapporto rilevante ai fini IVA è solo quello tra mandanti e stazione appaltante, si realizza non un'errata applicazione dell'aliquota, quanto piuttosto l'emissione di una fattura destinata ad un soggetto diverso; tale violazione non sembra possa essere «punita» con la sanzione innanzi citata, destinata ad altra fattispecie, né, alla luce dei princìpi richiamati, appare possibile, in applicazione di essa (articolo 6, comma 6, cit.), salvaguardare il diritto alla detrazione dell'IVA erroneamente addebitata. In ogni caso, deve essere garantita la neutralità dell'imposizione fiscale e dunque l'Iva indebitamente versata rientra nell'ambito del diritto alla ripetizione dell'indebito, come affermato dalla Corte di giustizia (vedi sentenza depositata il 7 settembre 2023, resa nella causa C-453/2022). Resta inteso che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria valuteranno, caso per caso, la sussistenza di eventuali incertezze interpretative sulla corretta applicazione del principio di diritto n. 17 del 2018 (ai fini della non irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 472/97), ripristinando comunque, in capo ai soggetti coinvolti nell'operazione, gli effetti delle corrette modalità di fatturazione, in modo da garantire complessivamente la neutralità dell'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto. Fonte: Risp. Interrogazione Parlamentare 29 maggio 2024
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.