La pace contributiva
L'art. 1, c. da 126 a 130, L. 213/2023, ripristina la pace contributiva ossia la possibilità di riscattare periodi non coperti da contribuzione.
Questa misura ricalca la precedente versione introdotta dall'art. 20, c. da 1 a 5, D.L. 4/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019 per il triennio 2019-2021; anche la nuova versione rimane sperimentale, questa volta per il biennio 2024-2025.
Soggetti beneficiari
La Circolare in commento riprendendo quanto introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, ribadisce che la facoltà di riscatto è riconosciuta ai soggetti iscritti AGO (assicurazione generale obbligatoria) e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, includendo anche le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata, purché, requisito fondamentale, siano privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non siano già titolari di pensione.
I soggetti interessati devono far valere almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui viene esercitata la richiesta di riscatto e la contribuzione deve essere antecedente alla data di presentazione della domanda di pace contributiva.
Di fatto, quindi, questo strumento è indirizzato ai contributivi puri che non abbiano anzianità contributiva a...
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