Premessa
Il 4 luglio 2023 veniva presentata alla Camera la Proposta di Legge n. 1276, a prima firma della deputata Marta Schifone, con l'obiettivo di modificare l'art. 2407, c.c., allo scopo di ridimensionare e parametrare la responsabilità civile dei componenti del collegio sindacale.
L'attuale formulazione della disposizione summenzionata, infatti, prevede che i sindaci siano “responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”.
Il tema, come noto, è da sempre dibattuto in considerazione dell'equiparazione di fatto, contenuta nella norma de qua, tra gestori e controllori (amministratori e sindaci), nonostante l'evidente distinzione tra le 2 figure anche sotto il profilo dei compensi ai medesimi solitamente corrisposti.
Per tale ragione, l'attuale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, guidato da Elbano de Nuccio, ha fortemente sostenuto la proposta di modifica che mira a rendere più equa la distribuzione delle responsabilità per quei soggetti che, pur chiamati a ricoprire un ruolo di garanzia, devono “essere sanzionati solo per ciò che abbiano effettivamente compiuto o omesso, sulla base di elementi e fatti conosciuti in quello specifico momento e non secondo troppo facili ricostruzioni ex post, provando la sussistenza e la presenza di ‘dolo specifico', con una correlazione diretta della quantificazione del danno in sede civilistica” (così si legge nel testo che accompagna la proposta di Legge).
D'altronde, come evidenziato dalla relazione accompagnatoria, la stessa Corte di Cassazione ha più volte ribadito la necessità di provare in maniera rigorosa il nesso tra la violazione dei doveri di vigilanza e la consumazione del reato, accertando che il comportamento omissivo del sindaco “abbia avuto effettiva incidenza di contributo causale nella commissione del reato da parte degli amministratori”.
Ciononostante, si è assistito sovente a una sorta di imputazione “automatica” dei sindaci in ragione di una presunta “responsabilità oggettiva”, slegata da qualsivoglia analisi della fattispecie concreta e dell'effettiva possibilità, per i sindaci, di intercettare l'illecito commesso dall'organo amministrativo.
Tale “presunzione di colpa” emerge con evidenza nella massima, costantemente presente nelle recenti pronunce in materia, secondo cui “in tema di responsabilità degli organi sociali delle società di capitali, [...] la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dall'articolo 2407 del codice civile, secondo comma, non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede”.
La proposta di modifica
In ragione di quanto sopra evidenziato, la proposta di Legge è finalizzata a introdurre nel nostro ordinamento il c.d. “sistema del multiplo del compenso”, già presente in altri paesi, ossia un diretto collegamento tra l'entità del risarcimento del danno causato dall'organo di controllo e l'emolumento annuo previsto a favore di ciascun componente del collegio, cui applicare differenti moltiplicatori.
Un sistema, quello proposto, evidentemente in grado di garantire maggiore certezza ed equità legando la responsabilità “all'importanza, alla complessità e alla natura dell'incarico concretamente svolto”.
Di qui la proposta di modifica del secondo c. dell'art. 2407 c.c., sostituendo l'attuale previsione con l'introduzione, al fine di determinare l'entità del risarcimento, di scaglioni e relativi moltiplicatori, secondo il seguente schema:
per i compensi fino a 10.000 €, 15 volte il compenso;
per i compensi da 10.000 a 50.000 €, 12 volte il compenso;
per i compensi maggiori di 50.000 €, 10 volte il compenso.
Ancora, la proposta di Legge interviene sul tema della prescrizione dell'azione di responsabilità. In tal senso, si sottolinea la disparità di trattamento tra i componenti del collegio sindacale e i revisori legali per i quali l'art. 15D.Lgs. 39/2010 dispone un termine di 5 anni per l'esercizio dell'azione di risarcimento decorrente “dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento”.
Attualmente, infatti, per i sindaci trova applicazione la disciplina dell'art. 2393 c.c. o dell'art. 2395 c.c., ovvero dell'art. 2949 c.c. per la responsabilità verso i creditori sociali o nell'ambito delle procedure concorsuali - in virtù dell'espresso rinvio contenuto nell'attuale formulazione dell'art. 2407 c.c.. Ciò consente che la prescrizione quinquennale decorra dalla cessazione dalla carica o dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo, ovvero, come evidenziato dalla giurisprudenza, dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale è divenuta oggettivamente conoscibile.
La proposta n. 1276, pertanto - allo scopo di uniformare la disciplina per le 2 funzioni (sindaco e revisore) che spesso insistono sul medesimo soggetto - introduce un quarto c. all'art. 2407 c.c. contenente, appunto, il termine di prescrizione quinquennale nonché il relativo dies a quo coincidente con la data del deposito della relazione di cui all'art. 2429 c.c. relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno.
L'approvazione del testo alla Camera
In data 29 maggio 2024 la Camera ha approvato all'unanimità la Proposta di Legge n. 1276, che passerà al Senato per la seconda lettura. Si riporta di seguito la tabella comparativa tra l'attuale formulazione dell'art. 2407 c.c. e quella contenuta nella proposta in esame.
ART. 2407 C.C. - ATTUALE FORMULAZIONE
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.
ART. 2407 C.C. - PROPOSTA DI LEGGE
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.
L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno.