mercoledì 29/05/2024 • 14:55
L’INPS, con Mess. 29 maggio 2024 n. 2022, fornisce chiarimenti in merito all’inclusione, nel computo della RMGG, della voce retributiva c.d. “bonus adjustment - gross up” per la determinazione dell’indennità per malattia dei lavoratori marittimi.
redazione Memento
La Legge di Bilancio 2024 ha modificato le norme che disciplinano l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare dei lavoratori marittimi, stabilendo che - per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024 - le indennità siano corrisposte nella misura del 60% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) del mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso. L’INPS, pertanto, con il Mess. 29 maggio 2024 n. 2022, anche alla luce delle richieste pervenute, fornisce chiarimenti in merito all’inclusione, nel computo della RMGG, della voce retributiva c.d. “bonus adjustment - gross up”. L’inclusione nel calcolo della RMGG della voce “bonus adjustment - gross up” Tale voce retributiva c.d. “bonus adjustment - gross up” è una componente a carattere ricorrente, ancorché variabile nel suo importo mensile, in ragione della funzione e del meccanismo di calcolo, corrisposta su base mensile e non giornaliera. Tale voce retributiva, pur non trovando la propria fonte in accordi collettivi, costituisce retribuzione imponibile. Pertanto, anche la voce retributiva “bonus adjustment - gross up” rientra nel computo della retribuzione media globale giornaliera (RMGG). N.B. Si precisa che, laddove la pattuizione individuale preveda che tale voce retributiva deve essere corrisposta dal datore di lavoro anche durante il periodo di malattia, la stessa deve rimanere esclusa dal calcolo della RMGG, in applicazione dei criteri generali relativi alla natura compensativa del mancato guadagno propria dell’indennità di malattia. La compilazione del flusso UniEmens Al fine di consentire all’INPS la determinazione in automatico del valore della RMGG, è necessario disporre del dato retributivo relativo allo specifico mese di competenza nei flussi UniEmens. È a carico del datore di lavoro la relativa esposizione nel flusso mensile UniEmens di competenza con l’onere del necessario riproporzionamento e di rideterminazione del pro-quota. Fonte: Mess. INPS 29 maggio 2024 n. 2022
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