martedì 28/05/2024 • 15:15
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 28 maggio 2024 n. 117, ha fornito chiarimenti sulle modalità di valorizzazione delle quote detenute in fondi di investimento in sede di conferimento nei PIR alternativi.
redazione Memento
Con la risposta n. 117 del 28 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di investimenti in quote di OICR, stante la presunzione di cessione a titolo oneroso diretta ad escludere dal regime agevolato i redditi maturati fino alla data del conferimento nel PIR, i valori da considerare per la determinazione del reddito sono quelli alla data del conferimento; in particolare, per gli OICR non quotati: il valore di conferimento coincide, in linea generale, con quello rilevabile dall'ultimo prospetto periodico disponibile alla data del conferimento; il valore di acquisto coincide con il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote alla medesima data. Tuttavia, qualora il conferimento abbia ad oggetto quote o azioni di fondi di investimento (FIA) chiusi che non hanno ancora concluso la fase di sottoscrizione, la valorizzazione delle quote risultante dall'ultimo prospetto periodico disponibile potrebbe non essere adeguata, per effetto di movimentazioni di valore intervenute tra la data dell'ultimo prospetto periodico disponibile e la data del conferimento che incidono esclusivamente sulla determinazione del costo medio ponderato. Pertanto, con riferimento ai FIA chiusi che non hanno ancora concluso la fase di sottoscrizione, ai fini della corretta tassazione dei redditi di capitale maturati alla data del conferimento nel PIR, laddove tra la data dell'ultimo prospetto disponibile e quella del conferimento siano intervenute movimentazioni non riflesse nell'ultimo valore di prospetto disponibile, il valore delle quote o azioni alla data del conferimento sarà dato dal valore di prospetto rettificato delle variazioni intervenute fino al conferimento. Si ricorda che è previsto un regime di non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, derivanti da determinati investimenti (c.d. investimenti qualificati) operati tramite piani di investimento del risparmio a lungo termine (PIR) effettuati nel rispetto di determinate caratteristiche espressamente previste dalla normativa (vincoli e divieti di investimento) (c.d. regime PIR) (art. 1 c. 100-114 L. 232/2016). Le casse di previdenza e i fondi pensione possono destinare somme fino al 10% dell'attivo patrimoniale, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati nonché ai piani di risparmio a lungo termine. Per beneficiare della non imponibilità, gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno 5 anni (c.d. minimum holding period). Costituiscono investimenti qualificati anche quelli effettuati ''indirettamente'' attraverso OICR PIR Compliant, vale a dire OICR che investono negli strumenti finanziari che, secondo il regime PIR, si definiscono qualificati. Detti OICR possono considerarsi investimenti qualificati ai fini del regime PIR, a condizione che il relativo regolamento (o documentazione di offerta) indichi espressamente i vincoli, i limiti e i divieti di investimento previsti dalla normativa fiscale protempore vigente in materia. Con riferimento al caso di specie, la cassa intende conferire in appositi PIR Alternativi le quote dei FIA presso le SGR che li hanno istituti e presso i quali sono già detenuti nel regime naturale del risparmio amministrato. Come chiarito dalla circolare n. 3/E del 2018, per effetto della presunzione di cui all'art. 1 c. 101 L. 236/2016, le medesime SGR sono tenute ad applicare le ritenute alla fonte sugli eventuali redditi di capitale maturati alla data del conferimento. Detti redditi devono essere determinati come differenza tra il valore delle quote risultante dall'ultimo prospetto periodico disponibile, aggiornato con le variazioni di valore eventualmente intervenute fino al conferimento, e il costo medio ponderato alla data del conferimento. Per effetto del conferimento delle quote, il regime PIR si applica ai redditi conseguiti a partire da tale data. Si precisa, infine, che l'holding period degli investimenti oggetto del quesito decorre dalla data del predetto conferimento, ancorché a tale data le quote siano già detenute dalla cassa. Fonte: Risp. AE 28 maggio 2024 n. 117
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