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martedì 28/05/2024 • 06:00

Fisco DIRETTIVA DAC 8

DDL di delegazione europea: dal 2026 scambio di informazioni in tema di cripto

Il 24 maggio 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL di delegazione europea per il recepimento della direttiva DAC 8. Dal 1° gennaio 2026, sarà obbligatorio lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri relativamente alle operazioni eseguite con cripto-attività.

di Andrea Mifsud - Avvocato patrocinante presso la Corte di Cassazione

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Via libera del Consiglio dei ministri al recepimento della direttiva UE n. 2023/2226 che modifica le norme dell'UE in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Le modifiche riguardano principalmente la comunicazione e lo scambio automatico di informazioni sui proventi delle operazioni in cripto-attività e di informazioni sui ruling fiscali preventivi per i soggetti privati più facoltosi (ad alto patrimonio netto), nonché l'introduzione del Nif (Numero di identificazione fiscale).

La definizione di cooperazione internazionale in ambito tributario

Con il termine cooperazione fiscale internazionale ci si riferisce ad una specifica attività concordata e coordinata, tra due o più Stati sovrani, nel comune obiettivo di rendere effettive le proprie pretese tributarie.

La collaborazione internazionale tra amministrazioni tributarie è diventato uno strumento indispensabile per promuovere l'evoluzione dei diversi ordinamenti tributari e per fornire risposte, soluzioni a problematiche comuni.

L'evoluzione tecnologica ha contributo a rendere più efficiente e penetrante la collaborazione tra Stati in ambito tributario e, dall'altro canto, ha visto il prolificare di attività economiche di respiro globale.

La globalizzazione dei mercati, unita alla crescente liberalizzazione delle attività economiche, l'internazionalizzazione degli strumenti finanziari, il commercio elettronico pongono ostacoli all'esercizio della potestà statuali finalizzate ad accertare il corretto ammontare dell'imposte in considerazione del limite alla potestà tributaria degli stati rappresentato dal principio di territorialità. Anche il principio di territorialità dovrà, relativamente alla formazione del reddito imponibile nei singoli Stati, essere ripensato alla luce dell'evoluzione tecnologica e conseguentemente della realizzazione dei presupposti e dei momenti impositivi.

Tutti fattori che hanno contribuito alla determinazione di costi elevati e causato un freno allo sviluppo e all'espansione di tali attività nell'Unione.

Dal 2011, quindi, l'UE ha inteso legiferare in materia di cooperazione internazionale in materia tributaria finalizzata, tra le altre cose, allo scambio di informazioni emanando una serie di direttive definite Directive Administrative Cooperation (DAC).

L'obiettivo della direttiva UE DAC 8

La direttiva n. 2023/2226/UE (DAC 8) modifica ed integra le previsioni della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale in ambito europeo. L'obiettivo della novella legislativa europea è rafforzare il quadro legislativo esistente, ampliando l'ambito di applicazione degli obblighi di registrazione e di comunicazione e la cooperazione amministrativa generale delle amministrazioni fiscali.

In tale ambito, sono contemplate nuove categorie di attività e di reddito, come le cripto-attività. La direttiva riguarda un'ampia gamma di cripto-attività e si basa sulle definizioni contenute nel regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA). Nell'ambito di applicazione sono incluse anche le cripto-attività emesse in modo decentrato, gli stablecoin, compresi i token di moneta elettronica, e alcuni token non fungibili (NFT).

I contenuti e le novità principali della direttiva DAC 8

La mancanza di certezza del diritto e assenza di un regime di regolamentazione e di vigilanza specifico e coerente a livello dell'UE (gli Stati membri hanno adottato normative non omogenee sia per quanto riguarda il presupposto impositivo sia in relazione alla misura del prelievo tributario sul reddito generato dalle operazioni in cripto-attività) hanno costretto gli operatori attivi nel settore delle cripto-attività a familiarizzare con le legislazioni di diversi Stati membri, a ottenere diverse autorizzazioni nazionali e a conformarsi a leggi differenti tra loro.

Scopo della direttiva è quello di rendere omogeneo il trattamento delle operazioni in cripto-asset ed arginare fenomeni di evasione fiscale favoriti dalla menzionata disomogeneità delle normative e dalla mancanza di comunicazione tra le diversità autorità fiscali dei Paesi membri dell'UE.

Dal 1° gennaio 2026, sarà attivo l'obbligo di scambio automatico e periodico informazioni e la creazione, a partire dal 31 dicembre 2026, di un registro centrale di queste comunicazioni, con lo scopo di fornire agli Stati membri strumenti efficaci per combatterei menzionati fenomeni di evasione fiscale.

Le previsioni della direttiva si inseriscono in un più ampio piano di comunicazione, varato dall'OCSE nell'agosto del 2022 “Crypto-asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard” (Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività e modifiche allo standard comune di informazioni).

La direttiva prevede, altresì, che l'obbligo di comunicazione da parte dei prestatori di servizio di pagamento (Psp) con la previsione dell'introduzione di specifiche sanzioni che determino l'effettività della previsione normativa.

Gli altri contenuti della direttiva DAC 8

La direttiva oggetto del DDL di delegazione europea prevede altresì:

  • l'estensione dell'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri ad operazioni poste in essere da persone fisiche “facoltose”. Viene introdotto, a far data dal 1° gennaio 2026, uno specifico obbligo di scambio automatico di informazione per quei ruling transfrontalieri che hanno ad oggetto un'operazione o una serie di operazioni che superino l'importo di Euro 1.500.000 (o importo equivalente in altra valuta) o il ruling preventivo
  • la direttiva prevede l'introduzione del Nif (Numero di identificazione fiscale) nell'ambito delle comunicazioni relative allo scambio di informazioni tra Stati membri. L'obbligo si estenderà, tra il 2028 e il 2030, a tutte le comunicazioni di natura fiscale consentendo così un'identificazione precisa del soggetto coinvolto nella singola operazione ovvero destinatario di un particolare reddito.

Naturalmente, è auspicio di molti che i contenuti della direttiva DAC 8 vengano inseriti negli accordi di cooperazione internazionale in ambito fiscale che l'Italia andrà a sottoscrivere con Paesi non appartenenti all'UE (le cc.dd. legislazioni terze) o siano oggetto di integrazione relativamente agli accordi già sottoscritti.

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