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  • Tempo di lettura 7 min.

Nell'aprile 2017 una S.r.l. delibera di trasferire la propria sede legale in Bulgaria. Il mese successivo la società si iscrive come OOD (i.e. S.r.l. di diritto bulgaro) nel Registro delle imprese bulgaro e, quindi, nel settembre 2017 la delibera di trasferimento della sede legale all'estero viene iscritta nel Registro delle imprese italiano. Medio tempore, però, su ricorso di un creditore il Tribunale di Benevento pronuncia la sentenza di fallimento della società.

Contro tale sentenza propone reclamo un socio della OOD (ex S.r.l.), sull'assunto che, per un verso, lo spostamento della sede legale in Bulgaria avrebbe caducato la giurisdizione del giudice italiano e, per altro verso, la notifica del ricorso del creditore via Pec alla società in corso di cancellazione dal Registro delle imprese italiano sarebbe tamquam non esset, con conseguente nullità della sentenza per difetto del contraddittorio.

La Corte d'Appello respinge il reclamo; il socio, dunque, investe della questione la Cassazione.

Nel pronunciarsi con l'ordinanza in commento, il giudice di legittimità coglie l'occasione per fare il punto sull'applicazione del cd. criterio del COMI (“Centre of Main Interest”, i.e. centro degli interessi principali) per la determinazione della competenza giurisdizionale a pronunciare l'apertura di procedure di insolvenza transfrontaliere, nonché sul relati...

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