venerdì 24/05/2024 • 11:12
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 23 maggio 2024 n. 114, ha chiarito che per le azioni ricevute in donazione da soggetti non residenti non si fa riferimento al valore normale dei titoli ma al costo o al valore di acquisto in capo ai donanti.
redazione Memento
Con la risposta n. 114 del 23 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le azioni ricevute in donazione da un soggetto non residente, ai fini della successiva plusvalenza, non si fa riferimento al valore normale dei titoli ma al costo o al valore di acquisto in capo ai donanti non residenti. Si ricorda che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati ed il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante (art. 68 c. 6 DPR 917/86). Per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso o al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, a quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione (Circ. MEF 24 giugno 1998 n. 165). Il valore normale delle azioni può essere assunto come riferimento per la determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione, a condizione che lo stesso abbiamo assunto rilevanza fiscale ai fini delle imposte sui redditi. Il caso di specie riguarda le azioni della società Alfa in cui i genitori del soggetto residente in Italia, entrambi residenti in Belgio, hanno conferito le azioni Beta. Posto che al momento del conferimento delle azioni Beta i genitori conferenti (donanti) non hanno subito alcuna tassazione sul reddito ai sensi della normativa belga, ai fini della determinazione della plusvalenza, in caso di cessione delle azioni Alfa, non può essere assunto il valore normale dei titoli, determinato ai sensi dell'art. 9 c. 2 e 4 lett. a DPR 917/86. Ne consegue che l'istante, che ha ricevuto per donazione proindiviso le azioni Alfa dai genitori, dovrà assumere come valore di acquisto quello determinato in proporzione al costo o valore di acquisto che le azioni Beta avevano in capo agli stessi donanti, incrementato di ogni onere inerente alla relativa acquisizione opportunamente documentato, tra cui anche l'imposta di donazione assolta dal donatario. Fonte: Risp. AE 23 maggio 2024 n. 114
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Carlo Bertoncello
- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPALuca Biancardino
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