venerdì 24/05/2024 • 06:00
Il nostro ordinamento prevede una serie di congedi familiari a disposizione dei lavoratori e indennizzati dal datore di lavoro o dall’INPS. Alcune misure di tutela sono cumulabili tra loro, altre, invece, previste solo in via alternativa. Quali sono i requisiti di spettanza e cumulabilità delle diverse tipologie di permessi?
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La legge prevede, in favore dei neogenitori, una serie di assenze giustificate e per la gran parte anche indennizzate, in parte dal datore di lavoro e in parte dall'INPS, finalizzate al raggiungimento del tanto ambito work-life balance del lavoratore. Si tratta di congedi e permessi compresi che possono e devono essere utilizzati per assolvere a bisogni e necessità attinenti alla vita familiare del dipendente.
Congedi e permessi
Il datore di lavoro che riceve richiesta di fruizione del congedo familiare da parte di un lavoratore subordinato deve accogliere la domanda e non può opporsi alla richiesta del dipendente di fruire di permessi o congedi. Tuttavia, l'azienda può certamente pretendere che sia rispettato il termine del preavviso o, in caso di circostanze straordinarie e urgenti, chiedere al lavoratore di individuare una data alternativa, ma senza alcun potere obbligatorio.
A tal proposito occorre ricordare che il D.Lgs. 105/2022 ha previsto che il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti costituiscono causa ostativa al rilascio della certificazione della parità di genere.
Congedo parentale
I periodi di congedo parentale di cui il lavoratore può fruire nei primi dodici anni di vita del figlio hanno durata complessiva pari a 10 mesi (elevati a 11 mesi nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), prolungati fino ad un massimo di 3 anni in caso di figlio minore con handicap in condizione di gravità. La durata è raddoppiata in caso di parto gemellare.
La fruizione, frazionata in giorno o ad ore, per essere indennizzata deve essere suddivisa tra i genitori:
a) 3 mesi alla madre e 3 mesi di congedo indennizzato al padre, cui si aggiungono ulteriori 3 mesi di fruibili da entrambi i genitori, in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi totali;
b) 9 mesi di congedo indennizzato, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio.
Gli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore sono indennizzati unicamente qualora il reddito individuale del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione AGO, sempre entro i 12 anni di vita del figlio.
La misura dell'indennità è pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera ed è a carico dell'INPS. Per chi ha terminato il periodo di congedo di maternità a partire dal 1° gennaio 2024 (art. 1, c. 179, Legge 213/2023):
- entro il 31 dicembre 2024 due mensilità di tale indennità sono elevate all'80% della retribuzione se usufruite entro il compimento di sei anni di vita del figlio e in modalità ripartita tra i genitori o da uno soltanto di essi. Il calcolo dell'indennità è analogo a quello previsto per l'indennità di maternità;
- dal 2025 una mensilità di tale indennità è elevata all'80% della retribuzione, mentre la seconda mensilità è indennizzata al 60%, se la fruizione avviene entro il compimento di sei anni di vita del figlio e in modalità ripartita tra i genitori o da uno soltanto di essi. Il calcolo dell'indennità è analogo a quello previsto per l'indennità di maternità.
Congedo obbligatorio di paternità
Il padre lavoratore, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, è tenuto ad astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio (art. 2 D.Lgs. 105/2022).
Il congedo di paternità obbligatorio può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre sta fruendo del congedo di maternità ed è compatibile con la fruizione da parte del padre del congedo di paternità alternativo ma non nelle stesse giornate.
Per i periodi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera (art. 2 D.Lgs. 105/2022). L'indennità è corrisposta mediante anticipo da parte dei datori di lavoro e successivo conguaglio degli importi con l'Istituto, salvo alcuni casi specifici in cui l'indennità è erogata direttamente dall'INPS. I periodi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio sono coperti da contribuzione figurativa.
Congedo malattia del figlio
In caso di malattia del bambino, entrambi i genitori possono assentarsi senza diritto alla retribuzione. Tale possibilità ha durata:
- illimitata fino al 3° anno di età del bambino;
- pari al massimo a 5 giorni lavorativi annui per ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.
Al fine di giustificare l'assenza è necessaria idonea certificazione medica ma non sono previste visite di controllo.
Cumulabilità dei permessi
Nel primo anno di vita del bambino la madre lavoratrice dipendente ha diritto di usufruire dei riposi orari per allattamento per una durata di:
- 2 ore al giorno, anche cumulabili durante la giornata;
- 1 ora al giorno, ridotte se l'orario contrattuale giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
La durata dei riposi è dimezzata qualora la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa; la durata è, invece, raddoppiata in caso di parto gemellare.
Durante i periodi di riposo giornalieri alla lavoratrice spetta un'indennità, a carico dell'INPS, pari all'intero ammontare della retribuzione spettante per le ore corrispondenti ai riposi.
N.B. I riposi giornalieri non sono fruibili in contemporanea con il congedo parentale, nemmeno se quest'ultimo viene richiesto in modalità oraria. |
Permessi caregivers
I lavoratori dipendenti che assistono i seguenti soggetti portatori di handicap in situazione di gravità riconosciuta dall'apposita commissione della ASL hanno diritto di fruire, anche in maniera continuativa, di permessi retribuiti pari a 3 giorni al mese.
Il diritto spetta per la cura dei seguenti familiari:
- coniuge, convivente o soggetto unito civilmente;
- parenti/affini entro il 2° grado;
- parenti/affini di 3° grado i cui genitori o il cui coniuge/convivente/soggetto unito civilmente abbia compiuto 65 anni o sia esso stesso affetto da patologie invalidanti, ovvero sia deceduto o comunque assente.
Il portatore di handicap non deve essere ricoverato per le intere 24 ore presso strutture ospedaliere pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa, salvo eccezioni.
Il lavoratore dipendente che assiste un soggetto portatore di handicap in situazione di gravità riconosciuta dall'apposita commissione della ASL ha diritto a fruire di un congedo straordinario della durata massima di 2 anni nell'arco dell'intera vita lavorativa del richiedente, da godere in via continuativa o frazionata (D.Lgs. 151/2001, art. 42). Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa e determina per il richiedente la maturazione del diritto ad un'indennità totalmente a carico dell'INPS.
Il congedo spetta ai seguenti soggetti in ordine di priorità:
- coniuge o soggetto unito civilmente, purché convivente (stessa residenza anagrafica), convivente di fatto;
- genitori, in caso di mancanza o invalidità del coniuge o del soggetto unito civilmente convivente;
- figlio, purché convivente (stessa residenza anagrafica), in caso di mancanza o invalidità dei genitori;
- fratelli o sorelle, purché conviventi (stessa residenza anagrafica), in caso di mancanza o invalidità dei figli conviventi;
- parenti o affini entro il 3° grado conviventi, in caso di mancanza o invalidità dei soggetti di cui sopra;
- uno dei figli non ancora conviventi, purché la convivenza si instauri successivamente.
N.B. Queste tipologie di congedi e permessi, in quanto previste da una disciplina estranea al T.U. in materia di genitorialità, sono cumulabili alle misure contenute nel Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151. |
Tabella riepilogativa cumulo permessi e congedi per i neogenitori
Congedo parentale |
Permessi per allattamento |
Malattia del bambino |
Permessi ex 104/92 |
Congedo paternità |
Congedo straordinario |
|
Congedo parentale |
X |
NO |
NO |
SI |
NO |
SI |
Permessi per allattamento |
NO |
X |
NO |
SI |
NO |
SI |
Malattia del bambino |
NO |
NO |
X |
NO |
NO |
SI |
Permessi ex L. n. 104/92 |
SI |
SI |
SI |
X |
SI |
NO |
Congedo straordinario |
SI |
SI |
SI |
NO |
SI |
X |
Congedo obbligatorio paternità |
NO |
NO |
NO |
SI |
NO |
SI |
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Approfondisci con
Per usufruire dei congedi legati alla nascita dei figli, i genitori devono presentare domanda al datore di lavoro e all'INPS. La presente Guida esamina gli adempimenti necessari.
Paolo Bonini
- Consulente del lavoro - Studio Nevio Bianchi & PartnersRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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