venerdì 24/05/2024 • 06:00
Nuovo orientamento della Cassazione che, con ordinanza 15 maggio 2024 n. 13360, si pronuncia sulla disciplina delle impugnazioni nel procedimento della correzione di errori materiali contenuti nello stato passivo. Il decreto di correzione non è impugnabile né con ricorso straordinario per cassazione né con reclamo.
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L'ultimo comma dell'art. 98, l. fall. (ora art. 206, sesto comma, CCI) disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali contenuti nello stato passivo in maniera simile a quanto previsto dagli artt. 287 ss. c.p.c., ma tace sulla disciplina delle impugnazioni in tale procedimento e, nello specifico, sull'impugnazione del provvedimento di correzione. La questione è rimasta oggetto di discussione, innanzitutto in dottrina; ora con l'ordinanza in commento la Corte di Cassazione prende posizione e detta le regole. Il caso Vediamo prima in sintesi la vicenda sottoposta al giudizio della Corte di Cassazione. La società ricorrente presenta domanda di ammissione allo stato passivo per € 549.897,81, oltre interessi exD. Lgs. n. 231/02 e il giudice delegato ammette il credito della ricorrente allo stato passivo per l'importo di € 549.897,81 “come richiesto”, specificando ulteriormente che tale importo “deve ritenersi comprensivo degli interessi sulla somma ammessa, come richiesti”. La società ricorrente chiede al giudice delegato la correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto di esecutorietà dello stato passivo ai sensi dell'art. 98 l. fall., poiché, a suo avviso, il...
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