giovedì 23/05/2024 • 14:09
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 23 maggio 2024 n. 112, ha chiarito che il permesso di costruire costituisce titolo necessario e sufficiente per accedere alla detrazione per bonus edilizi.
redazione Memento
Con la risposta n. 112 del 23 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il permesso di costruire costituisce titolo necessario e sufficiente per accedere alla detrazione di cui all'art. 16bis DPR 917/86. In forza di un contratto di compravendita regolarmente registrato con cui ci si obbliga a demolire un fabbricato con il consenso espresso dei venditori, è dunque possibile fruire della detrazione, essendo assicurata la disponibilità giuridica e materiale del fabbricato collabente oggetto degli interventi agevolabili. Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese, l'istante, dopo aver compilato la sezione relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche, bonus facciate e Superbonus (Sezione III A del quadro E del mod. 730 o del quadro RP del Modello Redditi PF), dovrà indicare i dati catastali identificativi dell'immobile (in corso di demolizione) nella sezione successiva nonché gli estremi di registrazione dell'atto di acquisto dello ius aedificandi tratto dal predetto cespite immobiliare (Sezione III B del quadro E del mod. 730 o del quadro RP del Modello Redditi PF). Da ultimo, con la Circ. AE 26 giugno 2023 n. 17/E, è stato ribadito che la detrazione spetta ai contribuenti che possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese. In particolare, il detentore dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili può fruire della detrazione con riferimento alle spese sostenute per gli interventi edilizi a condizione che sia in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell'immobile risulti da un atto regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti DPR 445/2000. Si ricorda che l'art. 16bis c. 1 lett. B DPR 917/86 prevede una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi edilizi di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 3 c. 1 DPR 380/2001 effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali. La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Sono ammessi alla detrazione gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, con esclusione degli interventi di nuova costruzione. Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui al citato art. 3 c. 1 lett. d), sono, altresì, compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Fonte: Risp. AE 23 maggio 2024 n. 112
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