martedì 21/05/2024 • 17:15
L'Agenzia delle Dogane, con Circ. 20 maggio 2024 n. 14, ha fornito chiarimenti in tema di valutazioni di esperti acquisibili nel corso dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni doganali.
redazione Memento
La normativa doganale Unionale prevede, come noto, una serie di autorizzazioni e semplificazioni doganali per le imprese per l’ottenimento delle quali l’operatore economico deve dimostrare di rispettare specifici requisiti oggi valutati – attraverso peculiari attività di audit – dagli Uffici delle Dogane competenti, rientranti per lo più nell’elencazione di cui all’art.39 del Regolamento UE 952/2013 Codice doganale Unionale – CDU. Considerato che l’art.29 RE ritiene che “le autorità doganali possono tener conto delle conclusioni degli esperti fornite dal richiedente” , purché queste siano rilasciate da esperti che non siano collegati al richiedente ai sensi dell’articolo 127 del medesimo regolamento, e ritenuto che la categoria professionale degli spedizionieri doganali, in virtù dell’esperienza nell’elaborazione e nel trattamento della documentazione doganale e nello svolgimento delle attività relative alle spedizioni internazionali, abbia la competenza e la professionalità necessarie per effettuare le valutazioni necessarie a rilasciare le citate “conclusioni” l’Agenzia, nell’ambito dell’attività di Audit volte alla verifica delle condizioni e dei requisiti necessari in relazione al tipo di autorizzazione/semplificazione doganale richiesta, potrà tenere in considerazione le valutazioni fornite dagli spedizionieri doganali e dai Centri di Assistenza Doganale nonché da altre categorie di professionisti, ognuna esclusivamente nel proprio ambito di competenza, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1. rilascio di attestato da parte del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali/ordini professionali di: a. attestato di effettiva partecipazione a adeguata attività formativa di aggiornamento negli ultimi tre anni; b. regolare pagamento delle quote di iscrizione all’Albo professionale. 2. assenza delle circostanze indicate dall’articolo 127 del RE. La condizione di cui al punto 1.a) viene considerata soddisfatta se il professionista è autorizzato AEO. Si ricorda che l’art. 29 del Reg. (UE) 2447/2015 (RE) al punto 3 dispone che “al fine di accertare se i criteri di cui all’articolo 39, lettere b), c) ed e) 1, del codice sono soddisfatti, le autorità doganali possono tener conto delle conclusioni degli esperti fornite dal richiedente, a condizione che l’esperto che ha redatto le conclusioni non sia collegato al richiedente ai sensi dell’articolo 127 del presente regolamento”. La Legge 22 dicembre 1960, n.1612 riconosce giuridicamente l’attività professionale dello spedizioniere doganale e ne istituisce, l’albo professionale. Fonte: Circ. AD 20 maggio 2024 n. 14
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