Con la risposta n. 109 del 21 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di noleggio, il soggetto utilizzatore del bene agevolabile non può beneficiare del bonus 4.0. Tale agevolazione, infatti, non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati (Circ. AE 30 marzo 2017 n. 4/E), per i quali viene a mancare l'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento.
Si ricorda che a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 è riconosciuto un credito d'imposta in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili (art. 1 c. 1051 L. 178/2020).
I beneficiari dell'agevolazione sono i proprietari (nel caso di acquisto in proprietà) o i locatari finanziari (nel caso di acquisto tramite leasing finanziario), mentre sono esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante (Circ. AE 30 marzo 2017 n. 4/E e Circ. AE 23 luglio 2021 n. 9/E).
Nel caso di specie, si chiede di riconoscere la possibile fruizione del credito d'imposta 4.0 per l'acquisto di un bene strumentale (l'impianto) da parte di soggetto acquirente (la società) che ha già utilizzato detto bene precedentemente all'acquisto, in base al contratto di noleggio, senza soluzione di continuità.
Nel dettaglio:
l'utilizzo del bene agevolabile (l'impianto), successivamente acquistato dalla società, è avvenuto in base al contratto di noleggio (un contratto a titolo oneroso) protrattosi per un determinato arco temporale;
il contratto di noleggio non contemplava, tra le sue clausole, la facoltà di riscatto finale dell'impianto, definendone il prezzo e le modalità, ma, di contro, prevedeva espressamente l'importo da versare al termine del noleggio per il suo smantellamento e il suo trasporto (ossia, per la restituzione dell'impianto medesimo);
il periodo di durata del contratto di noleggio, di 18 mesi (con rinnovo automatico di ulteriori tre mesi), non può qualificarsi come ''breve'' e, tenuto conto delle complessive condizioni contrattualmente pattuite (anche alla luce dell'entità dei corrispettivi previsti maxicanone, canone, una tantum a carico della Società), non è assimilabile a un periodo di prova.
Come chiarito dall'AE, la società non può fruire del credito d'imposta 4.0 per l'acquisto dell'impianto poiché il suo utilizzo (in data precedente all'acquisto agevolabile), in base al Contratto di noleggio, comporta che l'impianto stesso debba ritenersi come un bene già precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente; quindi, nel caso in esame, viene così a mancare l'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento.
Fonte: Risp. AE 21 maggio 2024 n. 109