Il caso in esame riguarda un lavoratore frontaliero residente in Belgio ma impiegato in Lussemburgo, il quale aveva ottenuto la custodia di un minore con decisione giudiziaria della competente autorità belga. Il Fondo per il futuro dei bambini del Lussemburgo aveva revocato gli assegni familiari inizialmente riconosciuti in favore del lavoratore, sostenendo che lo stesso non avesse un legame di filiazione con il minore e non potesse quindi essere considerato un "familiare" ai sensi della normativa lussemburghese. Il lavoratore ha contestato la decisione, sostenendo che essa violava il principio di parità di trattamento garantito dal diritto dell'Unione Europea.
Da ultimo, la Corte di Cassazione del Lussemburgo chiedeva alla CGUE se la normativa nazionale che discrimina i lavoratori non residenti rispetto a quelli residenti in materia di assegni familiari fosse compatibile con il diritto dell'Unione, in particolare con l'articolo 45 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e con il Regolamento UE n. 492/2011.
La decisione della CGUE
Come visto, il giudice del rinvio sollevava una questione riguardante l'interpretazione dell'articolo 45 TFUE e dell'articolo 7, paragrafo 2, del
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Marcello Ascenzi
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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