Con la sentenza n. 1070, depositata il 22 aprile 2024, il Tribunale di Milano, colmando anche talune lacune normative del D.Lgs. 231/2001, ha dichiarato l'idoneità del modello organizzativo adottato dalla società, eluso fraudolentemente dagli imputati. La pronuncia, al netto di ulteriori evoluzioni, costituisce una vera e propria pietra miliare in quanto, oltre a decretare il definitivo superamento della logica secondo la quale un modello è sempre inidoneo per il solo fatto che un reato è stato commesso, fornisce alcune preziose indicazioni in merito ai requisiti che il modello “idoneo” deve possedere.
Nel caso in oggetto, la società aveva adottato il proprio modello nel 2006 e l'aveva successivamente aggiornato nel 2011 e nel 2016.
Nella vicenda è emerso il fenomeno del c.d. management override , ovvero uno scenario in cui il comportamento aziendale diviene forzatamente improntato alla sistematica violazione e aggiramento fraudolento di ogni regola, procedura, codice etico e modello organizzativo, in presenza del quale qualsiasi modello, seppur adeguato ed efficacemente attuato, non sarebbe in grado di evitare comportamenti elusivi e manipolatori.
Nello specifico, il capo di imputazione che vedeva coinvolta la società consisteva nella commissione del delitto di false comunicazioni sociali: secondo l'accusa, dal 2011 al 2016, l'ente aveva adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo carente nella misura in cui lo stesso era privo di un'analisi del rischio-reato, nonché sprovvisto dei reali presidi di controllo interno idonei a prevenire la commissione dei suddetti reati.
Il Collegio, tuttavia, ha escluso la responsabilità della società per insussistenza dell'illecito amministrativo contestato e l'esclusione della responsabilità dell'ente per adeguatezza del modello 231.
La segnalazione whistleblowing
La frode è emersa a seguito di una segnalazione anonima pervenuta tramite il sistema del whistleblowing, effettuata tramite il c.d. speak up richiamato nel Codice di comportamento della società e facente parte integrante del modello.
Le motivazioni della sentenza sono articolate e offrono ampi spunti di riflessione, anche di carattere pratico, in merito alle modalità di costruzione di un modello organizzativo affinché lo stesso possa essere considerato adeguato ed efficace e, quindi, assolva al compito di esimente.
Modello 231: la parte generale
La parte generale del modello, oltre a descrivere la configurazione giuridica societaria e i correlati organi di amministrazione e di controllo che la compongono, dovrebbe contenere al suo interno:
il codice etico, che costituisce la tavola dei valori ai quali la società si ispira;
le linee dell'attività di informazione e di formazione del modello e dei protocolli di prevenzione;
le modalità di scoperta delle violazioni del modello;
il sistema disciplinare;
l'istituzione, la composizione, il funzionamento e gli obiettivi dell'Organismo di Vigilanza.
Dal punto di vista dei contenuti, il codice etico deve contemplare:
una introduzione che faccia riferimento alla legislazione, alle linee guida elaborate dall'Associazione di categoria e ad eventuali codici deontologici;
l'indicazione dei destinatari e le modalità di informazione e formazione sui contenuti dello stesso;
i principi etici di riferimento;
i principi e le norme di comportamento;
le sanzioni disciplinari conseguenti alla violazione delle disposizioni del Codice.
Emerge altresì dalla sentenza il carattere di indispensabilità della predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei protocolli operativi che, pertanto, deve prevedere i seguenti contenuti minimi:
i soggetti destinatari delle sanzioni disciplinari;
l'apparato sanzionatorio diversamente articolato a seconda del ruolo dei destinatari;
i criteri di commisurazione della sanzione;
le condotte rilevanti, distinguendo tra mere violazioni formali e violazioni che, invece, possono avere conseguenze pregiudizievoli per l'ente;
il procedimento di irrogazione delle sanzioni con la specificazione del titolare dell'azione disciplinare, delle garanzie a tutela dell'accusato e della funzione competente ad applicare la sanzione stessa.
Quanto, infine, all'OdV, visto il ruolo principale che esso svolge, nella parte generale del modello 231 deve essere data enfasi al suo funzionamento. Necessariamente l'OdV deve essere dotato di un proprio budget e la sua attività deve formare oggetto di analitica disciplina in un apposito regolamento. L'OdV, nominato dal vertice aziendale, deve possedere i requisiti e le caratteristiche di autonomia, professionalità e continuità d'azione. Le sue attività di controllo e ispezione, di accertamento disciplinare e informative sono volte ad effettuare un controllo incisivo e pervasivo sull'effettività e adeguatezza del modello di prevenzione del rischio-reato. A tal fine, fondamentali saranno i flussi informativi verso l'Organismo, nonché i report periodici di quest'ultimo sull'attività svolta e le segnalazioni riguardanti eventuali violazioni del modello.
La formazione
Un passaggio fondamentale della pronuncia, a parere di chi scrive, è quello che riguarda l'importanza della formazione ai fini dell'efficace attuazione del modello. Quest'ultimo, per essere idoneo ed efficace, deve essere accompagnato da un'intensa attività di informazione e formazione del personale, attuata sia attraverso una diffusione e comunicazione a tutto il personale del modello e del codice etico, sia attraverso qualificate iniziative di formazione finalizzate a divulgare e implementare la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate; iniziative che non devono risolversi in attività formative impartite occasionalmente, ma devono piuttosto ispirarsi ai criteri di continuità e di intensità.
Quanto alle attività propulsive e disciplinari, spicca il ruolo dell'OdV in ordine alle attività di informazione e formazione, rispetto alle quali l'organismo è chiamato ad esprimere una valutazione in termini di adeguatezza, continuità e intensità, oltre a dimostrarsi costante nell'attività di monitoraggio e di accertamento delle infrazioni.
In breve, si può affermare che la parte generale del modello, lungi dal doversi ritenere un documento “standardizzato” (come sovente avviene nella prassi), deve invece essere valorizzata in quanto contiene alcuni precetti fondamentali ai fini della corretta attuazione del medesimo.
Fonte: Trib. Milano 22 aprile 2024 n. 1070