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martedì 21/05/2024 • 12:12

Fisco DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

Liquidazione IVA di gruppo in caso di credito pregresso

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 21 maggio 2024 n. 111, ha fornito chiarimenti in tema di liquidazione IVA di gruppo, relativamente al divieto di attribuzione del credito IVA pregresso riversato in sede di definizione delle liti pendenti.

a cura di

redazione Memento

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L'istante chiede chiarimenti in merito alla modalità di recupero del credito IVA in detrazione nella dichiarazione annuale 2024, tenuto conto che dall'anno d'imposta 2017 partecipa, in veste di controllante, ad una nuova di liquidazione dell'IVA di gruppo, con società diversa da quella che aderiva all'IVA di Gruppo nel 2005 (procedura cessata nel 2007).

In particolare, chiede se il credito in questione sia imputabile solo all'istante, che potrà utilizzarlo individualmente indicandolo nel rigo VL40, o solo alla procedura dell'IVA di gruppo dalla stessa oggi controllata, riportandolo al rigo VW40 così da farlo confluire nel saldo dell'IVA di gruppo del periodo d'imposta 2023.

Nel caso di specie il dubbio interpretativo nasce dalla circostanza che il credito IVA, sebbene sorto nel 2004, ossia prima del 2008 e, quindi, in un periodo antecedente le modifiche recate dalla legge n. 244 del 2007, con l'effetto che avrebbe dovuto confluire nella prima liquidazione IVA di gruppo avviata nel 2005 si sia ''rigenerato'' e sia, dunque, utilizzabile in detrazione, a seguito del riversamento eseguito nel 2023 a definizione delle pendenze in essere, quando è in corso una nuova procedura di liquidazione IVA di gruppo rispetto alla quale le regole vigenti vietano di far confluire crediti pregressi.

L'istante, dunque, chiede di chiarire se detto credito IVA debba o meno confluire nell'attuale IVA di gruppo, come ipotizzato in sede di contenzioso.

Nel caso di specie, l'eccedenza IVA computabile in detrazione a seguito del riversamento operato nell'anno 2023, incontra il limite del citato articolo 1, comma 63, della legge n. 244 del 2007, nel senso che detta eccedenza non può confluire nelle liquidazioni IVA della società che l'ha maturata finché la stessa partecipa ad una procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo.

Nella dichiarazione IVA 2024 per l'anno 2023, il credito in questione dovrà essere indicato nel rigo VL40 e, in quanto non trasferibile al gruppo, dovrà essere riportato nel rigo VX2, campo 1, e, conseguentemente, considerato ai fini della compilazione dei righi VX4, VX5 e VX6. La soluzione prospettata dall'istante non può essere condivisa e ove, nelle more, sia già stata presentata una dichiarazione IVA/2024 per il periodo d'imposta 2023 con imputazione del credito IVA alla procedura di liquidazione IVA di gruppo, la stessa andrà tempestivamente sostituita/integrata per non incorrere nuovamente nell'indebito utilizzo del credito.

Fonte: Risp. AE 21 maggio 2024 n. 111

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