martedì 21/05/2024 • 11:57
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 21 maggio 2024 n. 110, ha fornito chiarimenti in tema di imposta di assicurazione, relativamente alla prestazione di garanzia.
redazione Memento
La Società istante stipula con una compagnia estera autorizzata, un contratto di assicurazione per la copertura delle perdite finanziarie che potrebbe subire a fronte dei lavori di riparazione dei veicoli usati ''coperti da piani di garanzia'' per ''guasti meccanici e/o elettrici'', rimborsati ai clienti finali. In tale contesto, l'acquirente del veicolo riceve una prestazione di garanzia in relazione «a tutti i lavori sugli organi della trasmissione in base all'equipaggiamento originale fornito dal produttore del veicolo [...] ed ai danni ai componenti meccanici, elettronici ed elettrici del veicolo, durante il periodo di garanzia [...]». L'Istante chiede se: l'assunzione della garanzia in oggetto si qualifichi come assicurazione soggetta all'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 1961 e, in caso di esito positivo, possa considerarsi soddisfatto il presupposto oggettivo (pagamento del premio), posto che l'acquirente del veicolo non è tenuto a corrispondere alcun premio assicurativo e, quindi, quale sia la modalità di determinazione della base imponibile. Dal punto di vista fiscale, relativamente al contratto assicurativo stipulato tra l'Istante e l'impresa di assicurazione estera, occorre considerare quanto previsto dalla lettera e) dell'articolo 1 della legge n. 1216 del 1961 secondo cui le assicurazioni contro i danni, diverse da quelle indicate alle lettere a), b), c) e d) dello stesso articolo, sono soggette all'imposta sulle assicurazioni «quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio, ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate». Detto contratto di assicurazione, pertanto, non è soggetto all'imposta sulle assicurazioni in assenza del presupposto territoriale. Con riferimento alla garanzia offerta in occasione della vendita dei veicoli usati, dall'esame dell'articolato schema contrattuale che caratterizza la fattispecie in esame, emerge che l'Istante fornisce ai Concessionari italiani una prestazione di garanzia (il cui regime fiscale ai fini Iva non costituisce oggetto del presente quesito) e non una prestazione assicurativa nei termini e secondo le modalità sopra evidenziate. Detta garanzia, pertanto, non rientra nel campo di applicazione dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 1961. Fonte: Risp. AE 21 maggio 2024 n. 110
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Marco Nessi
- Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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