martedì 21/05/2024 • 11:46
L’INPS, con Circ. 20 maggio 2024 n. 66, fornisce le istruzioni operative per il recupero delle risorse stanziate per il 2022, riferite agli sgravi contributivi spettanti ai datori di lavoro che hanno stipulato contratti di solidarietà.
redazione Memento
In favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà è prevista una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione. Con la Circ. n. 66 del 20 maggio 2024, l’INPS illustra le modalità per il recupero delle riduzioni contributive in oggetto, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2022. Misura e durata dello sgravio Per l’anno 2022 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2022 avevano stipulato un contratto di solidarietà, nonché le imprese che avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente. Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro. Calcolo della riduzione contributiva La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà. Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso. Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore. Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale. Istruzioni UNIEMENS per i datori di lavoro Le aziende interessate, destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2022, per esporre nel flusso UNIEMENS le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi: nell’elemento <CausaleACredito>, devono inserire il codice causale di nuova istituzione “L991”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2022”; nell’elemento <SommeACredito>, devono indicare il relativo importo. Fonte: Circ. INPS 20 maggio 2024 n. 66
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