Elementi indicativi di capacità contributiva
Il DM 7 maggio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2024 n. 116, individua il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale, ai sensi del quinto comma dell'art. 38 DPR 600/73, può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.
Imputazione delle spese al contribuente
Le spese si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Si considerano, inoltre, sostenute dal contribuente, le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.
Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all'attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.
Determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile
L'Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:
a) dell'ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A del decreto in oggetto, che, dai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell'amministrazione finanziaria, risultano sostenute dal contribuente;
b) dell'ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni nella disponibilità del contribuente, presenti nella tabella A, nella misura determinata considerando una spesa minima presunta, ricavata dall'indagine annuale dell'ISTAT sulle spese delle famiglie, o tramite analisi e studi socio-economici applicati al dato certo relativo al possesso o all'utilizzo di un bene o servizio;
c) della quota parte, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile (c.d. «Soglia di povertà assoluta») per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza;
d) della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d'imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A;
e) della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.
Spese attribuite al contribuente in sede di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche
Il contribuente, in determinate circostanze, ha facoltà di dimostrare che:
il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti.
Fonte: DM MEF 7 maggio 2024 (GU 20 maggio 2024 n. 116)