lunedì 20/05/2024 • 06:00
La vexata quaestio sull'efficacia dell'obbligo, di nuovo sospeso, di alimentazione del Registro contenente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sarà definita dal Consiglio di Stato, investito del giudizio d'appello per la riforma delle sentenze del TAR Lazio pubblicate il 9 aprile 2024.
La dinamica processuale Se volessimo limitarci a inquadrare la vicenda esclusivamente sotto il profilo della dinamica processuale, nessuno è rimasto sorpreso dalla proposizione dell'appello da parte dei ricorrenti che hanno visto rigettare le proprie domande, integralmente, con le sentenze pubblicate il 9 aprile 2024. Sebbene articolate in maniera appena differente, perché alcune di esse stese da due diversi Collegi giudicanti all'interno della medesima sezione del TAR Lazio, le sentenze in parola arrivavano a conclusioni sostanzialmente identiche, innanzitutto avuto riguardo alla natura del trust e dell'affinità a quest'ultimo del mandato fiduciario. I precedenti In estrema sintesi: tutti gli istituti che, come il trust, sono in grado di occultare la titolarità effettiva devono essere soggetti alle misure previste dalle Direttive antiriciclaggio; il mandato fiduciario, “stante l'effetto di mascheramento che lo stesso è in grado di produrre”, presenta criticità analoghe al trust, a nulla rilevando la causa germanistica o romanistica; “entrambi gli istituti hanno in comune l'effetto di ostacolare l'individuazione del titolare effettivo”, a tacere della analogia sostanziale che accomuna gli effetti prodotti da entrambi gli istituti. Così come è stato negato ogni pregio al lamentato “contrasto con le disposizioni della normativa primaria e comunitaria, che consentono l'accesso al soggetto obbligato esclusivamente con riguardo a situazioni concrete che lo coinvolgono nelle attività di adeguata verifica di uno specifico cliente”. Stesso a dirsi della scelta (legittima secondo il TAR Lazio) compiuta dal nostro ordinamento di limitare la previsione della deroga all'accesso solo alla categoria dei soggetti legittimati e di non estenderla a quella dei soggetti obbligati. Ancora sul tema dell'accesso ai soggetti legittimati, il TAR del Lazio ha ritenuto priva di pregio la pretesa illegittimità del Decreto nella parte in cui non definisce le circostanze eccezionali in presenza delle quali detto accesso possa essere escluso, risultando la scelta operata a livello di diritto interno uniforme a quella del Legislatore europeo. Il TAR del Lazio ha ritenuto inoltre che non ci sia alcun rischio di diffusione indiscriminata dei dati in un momento successivo all'avvenuto accesso al registro, né ha ravvisato incompatibilità normativa, in termini di “adeguamento”, rispetto ai principi giuridici espressi dalla CGUE nella ormai nota sentenza della Grande Sezione CGUE, 22 novembre 2022, C-97/20; C-601/20, WM e Sovim SA c. Luxembourg Business Registers. È stata infine disattesa ogni richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Difficile ipotizzare, con queste premesse, l'acquiescenza delle parti ricorrenti alle sentenze di rigetto avverso le quali è stato proposto immediato appello, previa sospensiva. L'appello L'ordinanza del 17 maggio 2024 sembra invertire l'ordine prioritario degli originari ricorsi riconoscendo una specifica rilevanza alla “sollevata questione di legittimità comunitaria”, che in primo grado così pregiudiziale non doveva essere apparsa se non altro per collocazione sistematica all'interno della parte motiva della sentenza. Il Consiglio di Stato, invece, sembra convenire - al netto della qualifica del mandato fiduciario quale istituto affine al trust rispetto all'obbligo di alimentazione del registro e del regime di comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva - sul rischio di “dar vita a non uniformi modelli attuativi della normativa di rango sovranazionale” con trattamenti potenzialmente discriminatori stando alla normativa vigente e ai dispositivi delle sentenze gravate. Quanto precede appare confermato dalla rilevata complessità della vicenda che non può risolversi con un accertamento sommario tipico della fase cautelare anche (e soprattutto) alla luce del preminente interesse delle ricorrenti rispetto all'esecuzione attuale di un adempimento che potrebbe risultare non dovuto, anche a scapito della meramente paventata apertura della procedura d'infrazione a carico dell'Italia, rispetto all'ulteriore rischio di ostensione di dati riservati, risultando fino al 17 maggio 2024 l'obbligo comunicativo dovuto in forza delle sentenze del TAR del Lazio. Conclusioni La disposta sospensione con nuova udienza fissata per il prossimo 19 settembre 2024 appare motivata e – tutto sommato – ineccepibile se non fosse che l'impasse giuridica in cui versa tutto il sistema legato alle informazioni sulla titolarità effettiva è la conseguenza di un'iniziativa portata avanti da un cluster di soggetti obbligati all'alimentazione. Delle due l'una: o è l'intero impianto del DM 55/2023 che va rivisto per tutti, destinatari del D.Lgs. 231/2007 e richiedenti l'accesso, o le censure interessano solo il settore delle fiduciarie. Nel secondo caso, pur condividendo la legittimità dell'iniziativa, si fatica a cogliere benefici di sorta non solo per tutti gli altri operatori economici che hanno già inviato, entro l'originaria scadenza di dicembre 2023, la comunicazione ma anche di quanti avrebbero potuto avvertire l'esigenza di consultare il registro, mossi dalla sola necessità di aver riscontro su un dato decisivo ai fini della corretta esecuzione dell'adeguata verifica della clientela. A questo punto la curiosità di chi scrive è rivolta verso l'approccio, nel merito, che verrà seguito dal Consiglio di Stato, cui sicuramente non potrà sfuggire che, nell'ultima “RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO CHE GRAVANO SUL MERCATO INTERNO E RELATIVI ALLE ATTIVITÀ TRANSFRONTALIERE” che cristallizza lo stato dell'arte, a livello europeo, del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, la Commissione ha manifestato la (condivisibile) esigenza di dare piena attuazione e vigore alle norme in materia di titolarità effettiva (vale a dire la trasparenza dei registri delle imprese e del dominio societario), raccomandando l'ulteriore sviluppo di interconnessioni tra i diversi registri (sul punto la situazione italiana è sconfortante) e una maggiore cooperazione - anche in termini di scambio di informazioni - tra autorità fiscali. A settembre, allora, con la speranza che la battaglia che si è legittimamente intestata il settore fiduciario non scada nella boutade.
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