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sabato 18/05/2024 • 06:00

Impresa Dalla Cassazione

Liquidazione giudiziale: nessun reclamo contro le spese processuali

La Cassazione, con sentenza 8 maggio 2024 n. 12523, chiarisce che il reclamo riguarda solo la procedura di liquidazione giudiziale e non può essere esteso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Tuttavia, non è possibile contro il provvedimento del Tribunale che ordina il deposito delle spese processuali.

di Gabriele Prenna - Avvocato in Milano Studio legale Edoardo Ricci - Avvocati

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  • Tempo di lettura 6 min.
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La sentenza della Suprema Corte di Cassazione in commento affronta il tema della reclamabilità del provvedimento del Tribunale con il quale viene ordinato, nell'ambito della procedura di regolazione della crisi e della insolvenza, il deposito di un importo per le spese processuali sino al deposito di una proposta di concordato preventivo o di altro strumento di composizione dell'insolvenza. Il caso In particolare, la società ricorrente, nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale promossa da un suo creditore, domandava, ai sensi dell'art. 40, decimo comma, C.C.I.I., di accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dalla nuova normativa con concessione di un termine per il deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di altro strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Il Tribunale, quindi, ai sensi dell'art. 44 del C.C.I.I.: fissava un termine di sessanta giorni per il deposito della proposta di concordato preventivo (oppure di altri strumenti consentiti dalla legge) con il piano con la documentazione di cui all'art. 39, primo e secondo comma, C.C.I.I.; nominava il commissario giudiziale; ordinava al debitore di versare, entro il termine perentorio di dieci giorni, la somma di Euro 10.000 pe...

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