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lunedì 20/05/2024 • 06:00

Fisco VERSIONE ITALIANA

Ritenuta alla fonte: il Consiglio UE concorda nuove norme

Il Consiglio UE ha raggiunto un accordo su procedure più sicure e più rapide per ottenere l'esenzione dalla doppia imposizione, il che contribuirà a stimolare gli investimenti transfrontalieri e a combattere gli abusi fiscali.

di Antonio Conforti - Dirigente Aziendale, Responsabile di Ufficio Legale e di Organismo di Vigilanza

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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In data 14.05.2024 il Consiglio dell'Unione Europea (“Consiglio”) ha raggiunto un accordo (orientamento generale) su procedure più sicure e più rapide per ottenere l'esenzione dalla doppia imposizione, il che contribuirà a stimolare gli investimenti transfrontalieri e a combattere gli abusi fiscali.

La cosiddetta iniziativa FASTER (“Faster”) mira a rendere le procedure di ritenuta alla fonte nell'UE più sicure ed efficienti per gli investitori transfrontalieri, le autorità fiscali nazionali e gli intermediari finanziari, come le banche o le piattaforme di investimento.

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sul progetto di una direttiva relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso (“Direttiva”) basata sui seguenti punti:

  • garantire una tassazione equa nel mercato interno e il buon funzionamento dell'Unione dei mercati dei capitali figura tra le principali priorità politiche per l'Unione europea (“UE”). Al riguardo è fondamentale rimuovere gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri, contrastando nel contempo le frodi e gli abusi fiscali. Tali ostacoli sono posti, ad esempio, laddove sussistano procedure inefficienti ed eccessivamente onerose per esentare le ritenute alla fonte in eccesso sui dividendi o sui redditi da interessi pagati su azioni o obbligazioni negoziate in borsa a investitori non residenti;
  • al fine di rafforzare la capacità degli Stati UE di prevenire e combattere potenziali frodi o abusi fiscali, attualmente ostacolata dalla generale mancanza di informazioni affidabili e tempestive sugli investitori, è necessario prevedere la possibilità di un quadro comune per l'esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso sugli investimenti transfrontalieri in titoli che sia resiliente al rischio di frode o abuso fiscale. Tale quadro dovrebbe portare alla convergenza tra le varie procedure di esenzione applicate negli Stati membri, garantendo nel contempo la trasparenza e la certezza sull'identità degli investitori per gli emittenti dei titoli, gli agenti incaricati della riscossione della ritenuta alla fonte, gli intermediari finanziari e gli Stati membri, a seconda dei casi.

Doppia Imposizione

L'iniziativa sulla ritenuta alla fonte renderà le procedure di esenzione fiscale più rapide, più semplici e, al tempo stesso, più sicure.

Ad oggi:

  • per quanto riguarda gli investimenti transfrontalieri, molti Stati UE applicano imposte sui dividendi (derivanti da partecipazioni e azioni) e sugli interessi (da obbligazioni) versati agli investitori residenti all'estero. Allo stesso tempo, sulle stesse entrate tali investitori devono pagare l'imposta sul reddito nel loro paese di residenza;
  • sebbene i trattati tra Stati membri mirino a risolvere la questione della doppia imposizione, in realtà le procedure per chiedere l'esenzione dalla ritenuta alla fonte variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, il che comporta procedure di esenzione o rimborso lunghe, costose e onerose, che possono anche essere vulnerabili alle frodi fiscali su larga scala.

Certificato digitale di residenza fiscale

La Direttiva introdurrà un certificato digitale di residenza fiscale dell'UE comune (“eTRC”) che gli investitori contribuenti potranno utilizzare per beneficiare delle procedure accelerate al fine di ottenere l'esenzione dalle ritenute alla fonte.

Gli Stati UE prevederanno un processo automatizzato per il rilascio di eTRC a una persona fisica o a un'entità ritenuta residente nella loro giurisdizione a fini fiscali.

Gli Stati UE riconoscono l'eTRC rilasciato da un altro Stato UE come prova della residenza di un contribuente in tale altro Stato, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di dimostrare la residenza a fini fiscali nella loro giurisdizione.

L'eTRC:

  • copre un periodo non superiore all'anno civile o al periodo di un esercizio fiscale per il quale è rilasciato, secondo quanto applicabile nello Stato UE di emissione;
  • è valido per certificare la residenza di tale periodo coperto, a meno che lo Stato UE che rilascia l'eTRC non disponga di elementi per dimostrare che la persona cui si riferisce l'eTRC non è residente a fini fiscali nella sua giurisdizione durante tutto o parte di tale periodo e che tale Stato membro invalidi, in tutto o in parte, l'eTRC.

Gli Stati membri adottano le misure adeguate al fine di imporre:

  • a una persona fisica o entità considerata residente a fini fiscali nella loro giurisdizione di informare le autorità fiscali che emettono l'eTRC in merito a qualsiasi modifica che potrebbe incidere sulla validità o sul contenuto dell'eTRC;
  • che sia fornito un'eTRC, qualora sia richiesta una prova della residenza fiscale per una persona fisica o un'entità considerata residente a fini fiscali in uno Stato membro, ai fini dell'applicazione di un sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte o di un sistema di rimborso rapido allo scopo di ottenere l'esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso sui dividendi versati per azioni negoziate in borsa, o sugli interessi versati per obbligazioni negoziate in borsa, se del caso, emesse da un residente nella rispettiva giurisdizione.

Procedure accelerate

La Direttiva consente agli Stati UE di disporre di due procedure accelerate che integrano la normale procedura di rimborso esistente per le ritenute alla fonte. Ciò renderà i processi di esenzione e rimborso più rapidi e maggiormente armonizzati in tutta l'UE.

Gli Stati membri dovranno utilizzare uno dei seguenti sistemi o entrambi:

  • una procedura di "esenzione alla fonte", in base alla quale l'aliquota pertinente è applicata al momento del pagamento di dividendi o interessi;
  • un sistema di "rimborso rapido", in cui il rimborso della ritenuta alla fonte versata in eccesso è concesso entro un termine stabilito.

Il Consiglio:

1) ha convenuto che gli Stati UE devono applicare le procedure accelerate se prevedono l'esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso sui dividendi versati per azioni negoziate in borsa;

2) ha convenuto che gli Stati UE avranno la possibilità di mantenere le loro procedure attuali, e non applicare la Direttiva, se:

  • prevedono un sistema completo di esenzione alla fonte applicabile alla ritenuta alla fonte in eccesso sui dividendi versati per azioni negoziate in borsa emesse da un residente nella loro giurisdizione e il rispettivo rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato è inferiore a una soglia dell'1,5% (come comunicato dall'ESMA). Tuttavia, se tale rapporto è superato per quattro anni consecutivi, tutte le norme previste dalla direttiva diventeranno irrevocabilmente applicabili. In tali casi gli Stati membri avranno cinque anni di tempo per recepire le norme della direttiva nel diritto nazionale. Queste caratteristiche tengono conto delle dimensioni dei mercati finanziari degli Stati membri, pur riconoscendo che alcuni Stati membri mantengono sistemi nazionali adeguati alle loro attuali condizioni di mercato;
  • prevedono un'esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso sugli interessi pagati per le obbligazioni negoziate in borsa;
  • ha introdotto altre circostanze in cui, al fine di effettuare ulteriori controlli per prevenire le frodi, gli Stati UE possono escludere dalle procedure accelerate, in tutto o in parte, le richieste di esenzione dalla ritenuta alla fonte;
  • ha aggiunto al testo disposizioni riguardanti gli investimenti indiretti per i casi in cui l'investitore non investe in titoli direttamente, ma attraverso un organismo di investimento collettivo.

Tali disposizioni garantiscono che gli investitori legittimi, come taluni organismi di investimento collettivo, abbiano accesso alle procedure accelerate.

In base alle nuove norme, gli intermediari finanziari certificati che chiedono l'esenzione per conto di un titolare registrato dovranno adempiere il dovere di diligenza per quanto riguarda l'ammissibilità del titolare registrato a beneficiare dell'esenzione fiscale.

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Fisco ENGLISH VERSION

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