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venerdì 17/05/2024 • 14:04

Contabilità IAS 7 e IFRS 7

Principi contabili internazionali: accordi di reverse factoring

Per migliorare la trasparenza degli accordi di Supply Chain Finance e dei loro effetti sulle passività, sui flussi di cassa e sull'esposizione al rischio di liquidità, lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 7 e all’IFRS 7, ora recepito anche a livello europeo.

a cura di

redazione Memento

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Le modifiche ai requisiti di informativa relativi agli accordi di reverse factoring, in prima applicazione ai bilanci IFRS 2024, sono stati recepiti dal Reg. 2024/1317/UE (GUCE 16 maggio 2024).

Come noto, il reverse factoring rappresenta la tipologia più comune del Supply Chain Finance, programmi di finanziamento attivati su iniziativa di imprese acquirenti beni e servizi caratterizzate da una solida struttura finanziaria che, attraverso il coinvolgimento di una banca disposta ad assumersi l’esposizione creditizia verso la suddetta impresa, finanziano il proprio debito nei confronti della filiera dei fornitori i quali, a loro volta, traggono beneficio da tale programma. Le operazioni di reverse factoring si realizzano generalmente mediante un accordo trilaterale: l’acquirente beni e servizi o buyer, il fornitore di beni e servizi o seller e la banca.

Le imprese caratterizzate da un forte potere contrattuale richiedono ai propri fornitori l’estensione dei termini di pagamento; taluni fornitori sono in grado di sostenere la dilazione richiesta, altri, invece, optano per un pagamento anticipato rispetto alla scadenza della fattura.

Il contratto di reverse factoring, stipulato dal buyer con la banca, consente al fornitore di incassare i propri crediti commerciali senza dover sostenere il peso della dilazione necessaria al buyer. Dal punto di vista contabile, il reverse factoring riguarda i debiti commerciali del buyer e gli effetti che i termini dell’accordo generano sul debito ai fini dell’eliminazione contabile o meno (derecognition delle passività finanziarie IFRS 9.3.3). Infatti, la dilazione del debito commerciale (modifica dei termini originari) e la cessione da parte del fornitore dei crediti commerciali alla banca, a fronte della quale il buyer diventa obbligato nei confronti della banca (modifica della controparte) alla scadenza dilazionata, richiede una valutazione della sostanzialità delle modifiche subite dal debito commerciale e pone un tema di classificazione in bilancio tra “Debito commerciale” o “Debiti verso banche/altri finanziatori».

In particolare, con riferimento all’informativa di bilancio, il 25 maggio 2023 lo IASB ha pubblicato i nuovi requisiti per migliorare la trasparenza degli accordi c.d. di Supplier Finance (Supply Chain Finance, Reverse Factoring) e dei loro effetti sulle passività, sui flussi di cassa e sull'esposizione al rischio di liquidità delle società. A partire dal 2024, le società coinvolte nelle operazioni di Supplier Finance sono tenute a fornire una maggiore informativa in bilancio. Le modifiche introdotte dallo IASB integrano i requisiti già presenti nei principi contabili IFRS e, nello specifico, nello IAS 7 "Rendiconto finanziario" e l'IFRS 7 "Strumenti finanziari: informazioni integrative", e richiedono a una società di indicare:

  • i termini e le condizioni dell’accordo;
  • il valore contabile delle passività finanziarie che fanno parte degli accordi di supplier finance e le voci in cui tali passività sono presentate. Si ricorda che le passività che fanno parte di questi accordi sono presentate come parte di "debiti commerciali e altri debiti" solo quando tali passività hanno natura e funzione simili ai debiti commerciali (ad esempio quando tali passività fanno parte del capitale circolante utilizzato nel normale ciclo operativo dell’entità). Si ricorda, inoltre, che un'entità è tenuta a presentare i “debiti commerciali e altri debiti” separatamente dalle altre passività finanziarie;
  • il valore contabile delle passività finanziarie che fanno parte degli accordi per le quali i fornitori hanno già ricevuto il pagamento dai finanziatori;
  • l'intervallo delle scadenze di pagamento per entrambe le passività finanziarie di cui fanno parte gli accordi e i debiti commerciali comparabili;
  • la tipologia e l'effetto delle variazioni non monetarie nei valori contabili delle passività finanziarie che fanno parte degli accordi;
  • le informazioni relative al di rischio di liquidità.

I nuovi obblighi di informativa sono entrati in vigore a partire dal 1° gennaio 2024. Nel primo anno di applicazione sono previste le seguenti agevolazioni:

  • informativa comparativa: non è richiesta l'informativa comparativa durante il primo anno in cui la società applica le modifiche;
  • informativa sui saldi di apertura specificati: nel primo anno di applicazione, alle entità è concesso uno sgravio transitorio;
  • bilancio intermedio: la nuova informativa non è richiesta nel bilancio intermedio nel primo anno di applicazione.

Fonte: Reg. 2024/1317/UE (GUUE 16 maggio 2024)

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