giovedì 16/05/2024 • 15:14
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 16 maggio 2024 n. 105, ha chiarito che i rimborsi parziali di capitale di OICR che non determinano l'annullamento delle quote o delle azioni non comportano l'obbligo di reinvestimento.
redazione Memento
Con la risposta n. 105 del 16 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi parziali di capitale di OICR che non determinano l'annullamento delle quote o delle azioni, ma che ne riducono semplicemente il valore unitario, non comportano l'obbligo di reinvestimento ai fini del computo del vincolo temporale di detenzione degli investimenti qualificati, sempreché il rimborso anticipato avvenga a fronte di disinvestimenti operati dall'OICR in relazione ai quali non sono previsti, nell'interesse degli investitori, ulteriori investimenti (Circ. AE 29 dicembre 2021 n. 19/E). Tali rimborsi pro quota di capitale non avvengono, infatti, su iniziativa dell'investitore, ma sono disposti dal gestore. Resta inteso che permane in capo all'OICR il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in commento, anche successivamente ai disinvestimenti che hanno dato luogo ai rimborsi pro quota di capitale. In particolare, il disinvestimento non riduce l'importo limite del 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente cui occorre far riferimento. A fronte di rimborsi di capitale che determinano l'annullamento delle quote, invece, permane l'obbligo di reinvestimento entro 90 giorni previsto dall'art. 1 c. 91 L. 232/2016, ai fini del rispetto del minimum holding period di 5 anni. Si ricorda che è previsto un regime di non imponibilità per i redditi derivanti da determinati investimenti (c.d. investimenti qualificati) effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. 509/94 e al D.Lgs. 103/96 (Casse di previdenza) e dalle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252/2005 (Fondi pensione). L'agevolazione prevede che i redditi finanziari, sia di capitale sia diversi, derivanti da tali investimenti qualificati, effettuati nel rispetto delle condizioni stabilite per legge, non siano assoggettati all'imposta sul reddito, per le Casse di previdenza, e non concorrano alla formazione della base imponibile su cui si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.Lgs. 252/2005, per i Fondi pensione. Le Casse di previdenza e i Fondi pensione possono destinare somme fino al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti qualificati nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR). L'investimento qualificato può avvenire direttamente, attraverso la sottoscrizione di azioni o quote di imprese residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), con stabile organizzazione in Italia, o indirettamente, ossia mediante la sottoscrizione o l'acquisto di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato o in Stati UE o in Stati SEE, che investono prevalentemente in azioni o quote. In generale, per poter beneficiare dell'agevolazione, gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno 5 anni (c.d. minimum holding period). In caso di rimborso degli investimenti qualificati prima del decorso dei 5 anni, sussiste un obbligo di reinvestimento, entro 90 giorni, in strumenti qualificati di cui all'art. 1 c. 89 L. 232/2016, pena l'applicazione del meccanismo della c.d. recapture fiscale con ripresa a tassazione dei redditi percepiti (anche medio tempore) in regime di agevolazione fiscale; lo stesso vale anche in caso di rimborso prima dei 5 anni dei PIR. Fonte: Risp. AE 16 maggio 2024 n. 105
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