È approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio il Decreto MASAF contenente il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024. La pubblicazione segue il raggiungimento dell’intesa della Conferenza Stato-Regioni espressa nella seduta del 21 marzo 2024.
Come noto, il Piano di gestione dei rischi in agricoltura, aggiornato annualmente, è previsto dal D.Lgs. 102/2004 sugli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, e ha la finalità di ampliare la disponibilità di strumenti di gestione del rischio che possono operare anche in maniera complementare nell’ottica di un’azione coordinata fra strumenti assicurativi tradizionali, polizze innovative, fondi di mutualizzazione, strumenti settoriali per la stabilizzazione dei redditi e interventi compensativi ex-post.
Tra le novità più significative del Piano 2024 si segnala l’introduzione del Piano di gestione individuale del rischio (Pgir) che sostituirà il Pai (Piano assicurativo individuale) e il Pmi (Piano mutualistico individuale). Il nuovo Pgir, elaborato nell’ambito del sistema di gestione del rischio (SGR) sulla base delle scelte effettuate dall’agricoltore nel proprio Fascicolo aziendale, individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per la stipula delle polizze assicurative agevolate - a copertura dei danni alle produzioni agricole e zootecniche, agli allevamenti e alle strutture aziendali agricole, causati da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie e infestazioni parassitarie - nonché per la partecipazione alle coperture mutualistiche.
Altra novità di rilievo del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024 è rappresentata dall’inserimento, tra le possibili forme di coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle colture vegetali, delle polizze indicizzate index based, anche dette polizze parametriche. Si tratta di contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantità e/o qualità a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto a un indice biologico e/o meteorologico. Il relativo danno sarà riconosciuto sulla base dell’effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice.
Con riguardo, infine, ai termini di sottoscrizione delle polizze, ai fini dell’ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell’anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:
per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;
per le colture permanenti entro il 31 maggio;
per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno;
per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio;
per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione di quelle già indicate al punto d) precedente), strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre;
per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.
In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i menzionati termini possono essere differiti con decreto del Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni.
Fonte: Decreto MASAF 22 marzo 2024 (GU 15 maggio 2024)