giovedì 16/05/2024 • 13:28
L'Agenzia delle Entrate, con due risposte, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale di dispositivi copertura letti ospedalieri con filtro e remunerazione aggiuntiva per le farmacie.
redazione Memento
Dispositivo copertura letti ospedalieri con filtro Con la risposta del 16 maggio 2024 n. 106, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di dispositivi copertura letti ospedalieri con filtro. La Tabella A, Parte IIbis, allegata al DPR 633/72 prevede al numero 1ter.1, un elenco di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cui cessioni sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tra questi beni sono espressamente indicati: sistemi di aspirazione; aspiratore elettrico; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo. La circolare del 15 ottobre 2020, n. 26/E chiarisce che in considerazione della formulazione della norma e dell'eccezionalità della stessa, l'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 124 ha natura tassativa e non esemplificativa. Pertanto, solo i beni ivi indicati possono essere ceduti con applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021, come peraltro affermato da ADM, con la circolare n. 12/D del 30 maggio 2020. Peraltro, in risposta al quesito n. 2.10, la circolare 26/E precisa che l'elenco dei prodotti che beneficiano a regime dell'aliquota IVA del 5 per cento è stato inserito dal legislatore nel corpo del Decreto IVA, mediante l'aggiunta del n. 1ter.1 alla Parte IIbis della Tabella A. Di conseguenza si ritiene che a partire dal 1° gennaio 2021, i beni ivi espressamente indicati non possano ricevere un trattamento differente se acquisiti per qualunque finalità sanitaria, stante l'impossibilità di determinare con criteri oggettivi la specifica destinazione di contrasto al Covid-19 e alle pandemie in generale. Nel parere di accertamento tecnico rilasciato in relazione al prodotto oggetto del presente interpello, interamente considerato, sulla base degli elementi informativi forniti dalla Società, in considerazione delle indicazioni fornite nelle schede tecniche, ADM ritiene che ALFA CLP sia classificabile tra gli Apparecchi per filtrare o depurare l'aria di cui al codice NC 8421 39 25, escludendo, peraltro, la riconducibilità al Capitolo 39 (Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma), in virtù della nota 2) lettera s) al capitolo 39 medesimo, che esclude espressamente la classificazione in tale capitolo per gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico), che comprende i beni di cui al Capitolo 84. Infine, per quanto riguarda le barelle biocontenitive che comunque costituiscono, ai fini che qui interessano, un prodotto diverso da quello oggetto del presente interpello si evidenzia che nella risposta n. 99 pubblicata in data 11 febbraio 2021, è stata riconosciuta l'applicabilità dell'aliquota del 5 per cento, in quanto rientranti tra i «carrelli per emergenza» a cui sono associati i codici TARIC ex 8713 9000 (''Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione'') ed ex 9402 9000 (''Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria''). In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che alle cessioni del prodotto che l'Istante intende commercializzare debba applicarsi l'aliquota IVA ordinaria, dal momento che lo stesso non è qualificabile né come sistema di aspirazione, né come aspiratore chirurgico e, allo stato attuale, non rientra in alcuna altra categoria dei beni riportati nell'elenco tassativo di cui al numero 1ter.1 della Parte IIbis, né in altre voci delle Parti II e III della Tabella A, allegata al Decreto IVA, che prevedono l'applicazione di aliquote ridotte. Remunerazione aggiuntiva per le farmacie Con la risposta del 16 maggio 2024 n. 107, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente alla remunerazione aggiuntiva per le farmacie. In merito alla rilevanza fiscale della remunerazione aggiuntiva 2021-2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che: ai fini IVA, si tratta di un vero e proprio ristoro, al pari di altri contributi a fondo perduto corrisposti con i numerosi provvedimenti emanati dal Governo per contrastare la pandemia da Covid-19 e, quindi, al pari di essi, da considerare fuori campo IVA (sottolineatura aggiunta); ai fini IRES e IRAP, al ricorrere di tutti i presupposti previsti dall'art. 10bis DL 137/2020, la remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N), non concorra alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. La presenza dei presupposti previsti dall'articolo 10bis DL 137 del 2020 determina la non concorrenza della remunerazione aggiuntiva 2021-2022 alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La remunerazione aggiuntiva 2023 è stata introdotta solo al termine del regime emergenziale ed è esclusivamente ''connessa'' all'esperienza maturata durante il periodo epidemiologico. Secondo le Entrate la remunerazione aggiuntiva 2023 non sia erogata in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che, dunque, per essa non trovi applicazione l'articolo 10bis DL 137/2020. Pertanto, si ritiene che la remunerazione aggiuntiva 2023 concorra, secondo le ordinarie regole, alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Fonte: Risp. AE 16 maggio 2024 n. 106 Risp. AE 16 maggio 2024 n. 107
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