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giovedì 16/05/2024 • 13:28

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Dispositivi copertura letti e remunerazione aggiuntiva: trattamento fiscale

L'Agenzia delle Entrate, con due risposte, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale di dispositivi copertura letti ospedalieri con filtro e remunerazione aggiuntiva per le farmacie.

a cura di

redazione Memento

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Dispositivo copertura letti ospedalieri con filtro

Con la risposta del 16 maggio 2024 n. 106, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di dispositivi copertura letti ospedalieri con filtro.

La Tabella A, Parte II­bis, allegata al DPR 633/72 prevede  al  numero  1­ter.1,  un  elenco  di  beni  necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid­-19,  le cui cessioni sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tra questi beni sono espressamente indicati: sistemi  di  aspirazione;  aspiratore elettrico; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

La circolare del 15 ottobre 2020, n. 26/E chiarisce che in considerazione  della formulazione della norma e dell'eccezionalità della stessa, l'elenco di cui al comma  1 dell'articolo 124 ha natura tassativa e non esemplificativa. Pertanto, solo i beni ivi  indicati possono essere ceduti con applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021, come peraltro affermato da ADM, con la circolare n. 12/D del 30 maggio 2020.

Peraltro, in risposta al quesito n. 2.10, la circolare 26/E precisa che l'elenco dei  prodotti che beneficiano a regime dell'aliquota IVA del 5 per cento è stato inserito dal legislatore nel corpo del Decreto IVA, mediante l'aggiunta del n. 1­ter.1 alla Parte II­bis della Tabella A. Di conseguenza si ritiene che a partire dal 1° gennaio 2021, i beni ivi espressamente indicati non possano ricevere un trattamento differente se acquisiti per qualunque finalità sanitaria, stante l'impossibilità di determinare con criteri oggettivi la specifica destinazione di contrasto al Covid-­19 e alle pandemie in generale.

Nel  parere  di  accertamento  tecnico  rilasciato  in  relazione  al  prodotto  oggetto  del presente interpello, interamente considerato, sulla base degli elementi informativi  forniti dalla Società, in considerazione delle indicazioni fornite nelle schede tecniche,  ADM  ritiene che ALFA CLP sia classificabile tra gli Apparecchi per filtrare o depurare l'aria di cui al codice NC 8421 39 25, escludendo, peraltro, la riconducibilità  al Capitolo 39 (Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma),  in  virtù  della  nota  2)  lettera  s)  al  capitolo  39  medesimo,  che  esclude  espressamente la  classificazione  in  tale  capitolo  per  gli  oggetti  della  sezione  XVI  (macchine  ed  apparecchi, materiale elettrico), che comprende i beni di cui al Capitolo 84.

Infine,  per  quanto  riguarda  le  barelle  biocontenitive  ­  che  comunque  costituiscono,  ai  fini  che  qui  interessano,  un  prodotto  diverso  da  quello  oggetto  del  presente interpello ­ si evidenzia che nella risposta n. 99 pubblicata in data 11 febbraio 2021, è stata riconosciuta l'applicabilità dell'aliquota del 5 per cento, in quanto rientranti  tra  i  «carrelli per emergenza» a cui sono associati i codici TARIC ex  8713  9000 (''Carrozzelle  ed  altri  veicoli  per  invalidi,  anche  con  motore  o  altro  meccanismo  di  propulsione'') ed ex 9402 9000 (''Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria'').

In  conclusione,  alla  luce  delle  considerazioni  sopra  svolte,  si  ritiene  che  alle  cessioni del prodotto che l'Istante intende commercializzare debba applicarsi l'aliquota  IVA ordinaria, dal momento che lo stesso non è qualificabile né come sistema di aspirazione, né come aspiratore chirurgico e, allo stato attuale, non rientra in alcuna altra categoria dei beni riportati nell'elenco tassativo di cui al numero 1­ter.1 della Parte II­bis, né in altre voci delle Parti II e III della Tabella A, allegata al Decreto IVA, che prevedono l'applicazione di aliquote ridotte.

Remunerazione aggiuntiva per le farmacie

Con la risposta del 16 maggio 2024 n. 107, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente alla remunerazione aggiuntiva per le farmacie.

In merito alla rilevanza fiscale della remunerazione aggiuntiva 2021-2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • ai fini IVA, si tratta di un vero e proprio ristoro, al pari di altri contributi a fondo perduto corrisposti con i numerosi provvedimenti emanati dal Governo per contrastare la pandemia da Covid-19 e, quindi, al pari di essi, da considerare fuori campo IVA (sottolineatura aggiunta);
  • ai fini IRES e IRAP, al ricorrere di tutti i presupposti previsti dall'art. 10bis DL 137/2020, la remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N), non concorra alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La presenza dei presupposti previsti dall'articolo 10bis DL 137 del 2020 determina la non concorrenza della remunerazione aggiuntiva 2021-2022 alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La remunerazione aggiuntiva 2023 è stata introdotta solo al termine del regime  emergenziale ed è esclusivamente ''connessa'' all'esperienza maturata durante il periodo epidemiologico.

Secondo le Entrate la remunerazione aggiuntiva 2023 non sia erogata in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid­-19 e che, dunque, per essa non trovi applicazione l'articolo 10­bis DL 137/2020. Pertanto, si ritiene che la remunerazione aggiuntiva 2023 concorra, secondo  le ordinarie regole, alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui  redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Fonte: Risp. AE 16 maggio 2024 n. 106

Risp. AE 16 maggio 2024 n. 107

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