giovedì 16/05/2024 • 12:17
L'Agenzia delle Entrate, con Ris. 15 maggio 2024 n. 25/E, ha chiarito che ai fini dell'utilizzo in compensazione del bonus transizione 4.0 nel campo “anno di riferimento” va indicato l'anno di completamento dell'investimento agevolato riportato nella comunicazione.
redazione Memento
Con la risoluzione n. 25/E del 15 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini dell'utilizzo in compensazione del bonus transizione 4.0 nel campo “anno di riferimento” va indicato l'anno di completamento dell'investimento agevolato riportato nella comunicazione. Con la risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, tenuto conto degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 6 c. 1 e 3 DL 39/2024, nelle more dell'adozione del previsto decreto direttoriale, per i crediti d'imposta per investimenti transizione 4.0 era stato sospeso l'utilizzo in compensazione mediante Mod. F24. Si ricorda che tali obblighi di comunicazione prevedono: per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024, l'invio della comunicazione preventiva con l'importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e con la ripartizione del credito per la fruizione. È necessario aggiornare la comunicazione ex post al momento del completamento degli investimenti; per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024, l'invio della sola comunicazione consuntiva. Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati definiti il contenuto e le modalità per l'invio dei modelli di comunicazione in argomento. La comunicazione deve essere inviata al GSE tramite PEC all'indirizzo transizione4@pec.gse.it. Questo indirizzo è abilitato solo per la ricezione, pertanto per l'invio di richieste è necessario utilizzare il portale Assistenza Clienti del GSE, compilando il form “Richiedi Supporto” o scrivendo all'indirizzo supportoimprese@gse.it. Il GSE ha chiarito che la data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili; la data finale, invece, deve coincidere con quella di completamento degli investimenti. Pertanto, fermo restando il requisito dell'avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d'imposta di cui trattasi, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024. Come “anno di riferimento” va indicato l'anno di completamento dell'investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa. Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all'Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati. Fonte: Ris. AE 15 maggio 2024 n. 25/E
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Stefano Mazzocchi
- Dottore commercialista e docente di diritto tributario, Università di CatanzaroRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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