venerdì 17/05/2024 • 06:00
Il termine di un mese entro il quale il soggetto passivo deve fornire le informazioni aggiuntive richieste dalle Autorità fiscali dello Sato UE di rimborso non ha natura decadenziale. Di conseguenza, tali informazioni possono essere prodotte in sede di ricorso dinanzi all'Autorità tributaria di secondo grado, anche se non fornite a quella di primo grado.
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Con la sentenza relativa alla causa C-746/22 del 16 maggio 2024, la Corte di Giustizia UE è ritornata a pronunciarsi sulla natura (non decadenziale) del termine previsto dalla normativa comunitaria in merito alla produzione delle informazioni aggiuntive richieste al soggetto passivo dalle Autorità fiscali dello Stato membro di rimborso.
In particolare, si è trattato di stabilire se tali informazioni, non fornite entro il termine prestabilito, possano essere prodotte in un secondo tempo, nella specie in sede di ricorso contro il provvedimento di diniego del rimborso, e se la loro assenza possa legittimare l'archiviazione del procedimento di rimborso.
Fattispecie esaminata
Nell'anno 2020, una società slovacca ha acquistato beni e servizi in Ungheria chiedendo, nell'anno successivo, il rimborso della relativa IVA, che è stato però negato in quanto la società non ha trasmesso i documenti giustificativi degli acquisti richiesti dalle Autorità fiscali ungheresi.
A seguito dell'impugnazione del provvedimento di diniego, la società ha allegato la documentazione in precedenza non prodotta, ma il divieto di rimborso è stato confermato nel presupposto che la normativa ungherese vieta la prod...
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