venerdì 17/05/2024 • 06:00
Il termine di un mese entro il quale il soggetto passivo deve fornire le informazioni aggiuntive richieste dalle Autorità fiscali dello Sato UE di rimborso non ha natura decadenziale. Di conseguenza, tali informazioni possono essere prodotte in sede di ricorso dinanzi all'Autorità tributaria di secondo grado, anche se non fornite a quella di primo grado.
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