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giovedì 16/05/2024 • 06:00

Fisco LA CIRCOLARE DELLE ENTRATE

Ravvedimento speciale: le istruzioni per la regolarizzazione entro il 31 maggio

L'Agenzia delle Entrate, con Circ. 15 maggio 2024 n. 11/E, ha fornito le istruzioni operative agli Uffici in merito al ravvedimento speciale in scadenza il 31 maggio 2024. Come provvedere alla regolarizzazione?

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Premessa

Il 31 maggio 2024 scade il ravvedimento speciale volto a sanare con sanzioni ridotte le violazioni relative alle dichiarazioni per il periodo d'imposta 2022. Stessa scadenza per usufruire della riapertura dei termini prevista con riferimento alle dichiarazioni presentate per il 2021 e per gli anni precedenti. Con Circ. 15 maggio 2024 n. 11/E, l'Agenzia detta istruzioni sulle novità introdotte dal Decreto “Milleproroghe” (DL 215/2023) e dal Decreto “Agevolazioni fiscali” (DL 39/2024).

L'Agenzia delle Entrate, con Circ. 15 maggio 2024 n. 11/E, fornisce le istruzioni operative agli Uffici per garantirne l'uniformità di azione in merito al ravvedimento speciale in scadenza al 31 maggio 2024, esteso al periodo 2022 e riaperto per i periodi d'imposta 2021 e precedenti.

Si rammenta che il DL 215/2023 ha previsto l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento speciale alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e l'art. 7, c. 7, DL n. 39/2024, ha stabilito la riapertura dei termini per coloro che non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione entro la data originaria del 30 settembre 2023.

Ravvedimento speciale esteso all'anno d'imposta 2022

L'art. 3, c. 12-undecies, DL 215/2023 (Decreto Milleproroghe) estende l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento speciale alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate con specifico riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022: la relazione tecnica alla novella normativa precisa che l'obiettivo è quello di “stimolare il meccanismo del ravvedimento, in chiave di miglioramento della spontanea compliance rispetto alle imposte autoliquidate dai contribuenti relativamente all'anno d'imposta 2022”.

Il ravvedimento operoso, c.d. “speciale”, consente ai contribuenti di regolarizzare le violazioni mediante il pagamento di una sanzione pari a 1/18 del minimo edittale previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti, in un'unica soluzione, ovvero in forma rateale: non sono ravvedibili le violazioni definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni e con la regolarizzazione delle irregolarità formali.

L'estensione del ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 è ammessa alla condizione che la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata.

Il perfezionamento del ravvedimento speciale si avrà con il versamento, entro il 31 maggio 2024:

  • dell'intero importo dovuto;
  • della prima di 3 rate (le rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo);

oltreché con la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità o omissioni che si intendono sanare purché le violazioni, alla data di versamento dell'intero importo o della prima rata, non siano già state contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni del controllo formale (art. 36-ter, DPR 600/73). La Circolare segnala che la consegna di un processo verbale di constatazione non è, invece, ostativa alla procedura agevolativa in trattazione.

L'eventuale decadenza dal beneficio della rateazione comporta l'applicazione degli interessi con decorrenza dal 1° giugno 2024.

Riapertura dei termini per gli anni d'imposta 2021 e precedenti

Per i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale è prevista la riapertura dei termini per sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate, relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste.

I contribuenti possono fruire della riapertura dei termini per l'adesione al ravvedimento speciale qualora:

  • non abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, non avendo posto in essere tutti gli adempimenti necessari ai fini del relativo perfezionamento (ad esempio, sono state rimosse le irregolarità od omissioni, senza tuttavia effettuare il pagamento, in un'unica soluzione, delle somme dovute o, in alternativa, della prima rata);
  • abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, diverse da quelle in precedenza regolarizzate, con riferimento alla medesima annualità, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un PVC consegnato dopo il 30 settembre 2023;
  • abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente alle violazioni commesse in alcune annualità, entro il 30 settembre 2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, riferibili ad annualità in precedenza non regolarizzate, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un PVC consegnato dopo il 30 settembre 2023;
  • abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30 settembre 2023, ma siano decaduti dal beneficio della rateazione, a causa del mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima, purché intendano sanare violazioni diverse da quelle già regolarizzate (riferibili ad annualità diverse da quelle già interessate dalla precedente regolarizzazione o alle medesime annualità), anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un PVC consegnato dopo il 30 settembre 2023.

Condizione necessaria per il perfezionamento della regolarizzazione è la rimozione delle irregolarità o omissioni e il versamento delle somme dovute, in un'unica soluzione, entro il 31 maggio 2024: anche in questa fattispecie è previsto il pagamento del dovuto in forma rateale, entro il medesimo termine del 31 maggio 2024, di un importo pari a 5 delle 8 rate previste dall'art. 1, c. 174, Legge di Bilancio 2023. Le residue 3 rate, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, sono dovute entro i termini del:

  • 30 giugno 2024;
  • 30 settembre 2024;
  • 20 dicembre 2024.

In caso di versamento in unica soluzione (ad esempio in data 31 maggio 2024), sono dovuti:

  • l'importo del tributo;
  • l'ammontare complessivo degli interessi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento (nell'esempio il 31 maggio 2024);
  • l'importo della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale (1/18).

In caso di versamento rateale (ad esempio 5 rate al 31 maggio 2024 e le 3 rate residue al 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024), sono dovuti:

a) alla data del primo versamento (nell'esempio il 31 maggio 2024):

  • un importo pari a 5/8 del tributo;
  • un ammontare pari a 5/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento;
  • un importo pari a 5/8 della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale;

b) data del versamento di ciascuna delle 3 rate successive (nell'esempio 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024):

  • un importo pari a 1/8 del tributo;
  • un ammontare pari a 1/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del primo versamento (nell'esempio il 31 maggio 2024);
  • un importo pari a 1/8 della sanzione da ravvedimento speciale;
  • l'ammontare degli interessi da rateazione (nella misura del 2% annuo), calcolati, sull'importo di ciascuna rata, dal 1° giugno 2024 alla data del versamento di ciascuna rata.

Fonte: Circ. AE 15 maggio 2024 n. 11

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