giovedì 16/05/2024 • 06:00
I Comuni che si apprestano a eleggere i nuovi consigli comunali l'8 e 9 giugno 2024 dovranno confrontarsi con un importante adempimento: la redazione della “relazione di inizio mandato”. Si analizza la scadenza, i contenuti e i controlli della relazione.
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La relazione di inizio mandato è disciplinata dall'art. 4-bis del D.Lgs. n. 149 del 06/09/2011 approvato dall'allora ‘Governo Monti'. La norma stabilisce che le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, tesa a rappresentare la propria situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento. Essa è finalizzata a garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa. La relazione è predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale ed è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Giova ricordare che, a differenza della relazione di fine mandato, il legislatore non ha individuato uno schema tipo, limitandosi solo ad indicare gli elementi essenziali che la relazione deve contenere: l'analisi della situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente oltre che di quella relativa all'indebitamento. Ogni Ente, pertanto, è libero di inserire dati, schemi e tabelle, purché coerenti con il contenuto minimo previsto della normativa. È comunque opportuno, per consentire una agevole interpretazione dei dati contabili, che la relazione di inizio mandato sia un documento snello e di facile lettura, anche tramite l'utilizzo di grafici riassuntivi, atteso che il principale destinatario è la collettività amministrata. La funzione, dunque, è quella di fare una fotografia, al momento dell'insediamento dei nuovi amministratori in ordine ai seguenti aspetti: equilibri di bilancio; politiche fiscali e tributarie; la situazione della cassa e la capacità di riscossione; risultati di amministrazione degli esercizi precedenti (compresa la copertura di eventuali disavanzi); evoluzione e la sostenibilità dell'indebitamento anche in ottica prospettica; analisi e formazione dei residui attivi e passivi; situazione patrimoniale e bilancio consolidato, con un'analisi delle società partecipate. Volendo suggerire uno schema strutturale, sarebbe opportuno articolare il documento due sezioni: Parte I – dedicata ai “Dati Generali” Composizione Consiglio; Composizione Giunta; Struttura organizzativa; Condizione giuridica dell'ente; Situazione di contesto interno ed esterno; Parte II – dedicata ai “Dati Finanziari” Politica tributaria ed aliquote adottate; Sintesi dei dati finanziari dell'Ente ultimo rendiconto e bilancio approvato: Entrate e Spese; Equilibri di Bilancio; risultati di amministrazione; analisi e gestione dei residui; gestione cassa; andamento della riscossione; debiti fuori bilancio; Corretta analisi della composizione del risultato di amministrazione; Analisi dell'indebitamento; Analisi delle passività potenziali; Rappresentazione del conto economico e del conto del patrimonio. Oltre al termine di scadenza, il legislatore non ha previsto altri adempimenti come per la relazione di fine mandato: non è previsto l'invio alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, né sono previste sanzioni in caso di mancata o tardiva predisposizione. Nulla viene detto neppure in ordine alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, anche se il principio della trasparenza degli atti amministrativi, inteso come accessibilità totale alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, ne consiglia la pubblicazione. Né è richiesta – a differenza della relazione di fine mandato – la certificazione da parte dell'organo di revisione. In ogni caso, si ritiene, seppur nel silenzio normativo, che i revisori, in ragione dell'importanza dell'adempimento, verifichino quantomeno la coerenza della stessa con l'effettiva condizione finanziaria e con la relazione di fine mandato. La relazione di inizio mandato assume una valenza strategia: in buona sostanza, con tale documento il Sindaco deve verificare se sussistono i presupposti e le condizioni di bilancio per poter attuare il programma elettorale (bilancio di mandato). Rappresenta, pertanto, il primo vero momento di approfondimento e di analisi della situazione economico-finanziaria e di verifica di eventuali “squilibri strutturali”, in grado di provocare il dissesto finanziario dell'ente, al fine di adottare idonee misure correttive della gestione previste dalla normativa, non escluso il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. predissesto). A ben vedere, non sono pochi i ricorsi a procedure di risanamento finanziario straordinarie (piani di riequilibrio o dichiarazione di dissesto) all'inizio di una nuova amministrazione, specie se in discontinuità politica. Da quanto sin qui evidenziato, va dunque colto un aspetto spesso trascurato: la relazione di inizio mandato dovrebbe rappresentare il primo documento di riferimento per la programmazione dell'attività dell'ente al momento dell'avvicendamento amministrativo, avendo come base di partenza la situazione economico finanziaria “ereditata” all'inizio del mandato. E questa è una lacuna che andrebbe colmata, dando la giusta “dignità” alla relazione in esame all'interno del ciclo della programmazione dell'ente locale, consentendo ai cittadini anche di cogliere elementi di differenza e di discontinuità nell'avvicendamento politico-amministrativo. Vai allo Speciale "Revisione enti locali" di MementoPiù Expert Solution Fisco. Troverai orientamenti pratici, esempi e checklist che affrontano una vasta gamma di obblighi, controlli e responsabilità del revisore degli enti locali in costante evoluzione. ...
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Mauro Pietro Paolo
- Dottore Commercialista, Revisore legale, Università degli studi di SalernoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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