La bozza di Decreto Legislativo di revisione IRPEF e IRES riscrive la disciplina del riporto delle perdite nelle operazioni di fusione societaria, di cui al comma 7 dell'art. 172 del TUIR.
Cosa prevede la Legge Delega sul tema
Nell'art. 6, comma 1, lettera e), della Legge n. 111/2023 si parla di modifica/revisione:
della disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, evitando di penalizzare quelle conseguite a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario;
del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto, nonché;
della nozione di mutamento dell'attività principale esercitata (sul tema, alcuni spunti di carattere argomentativo sono stati forniti nell'Interpello del 22 aprile 2022, n. 214).
In termini più generali, è sottolineata anche la necessità di definire le cc.dd. “final losses”, ai fini del loro riconoscimento secondo i principi unionali, con la finalità di evitare la possibile violazione del principio di libertà di stabilimento in relazione all'utilizzo in compensazione delle perdite di società controllate in Stati UE/SEE con cui è in vigore un Accordo sullo scambio di informazioni.
L'obbiettivo, dunque, è quello di recepire l'evoluzione della giurisprudenza unionale sul punto, si vedano, ad esempio, le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea Bevola, Memira Holding, Holmen; si vedano anche i chiarimenti forniti nella Risoluzione n. 345/2008, concernente il caso del trasferimento in Italia della sede legale di una società estera che aveva maturato perdite pregresse.
Quali sono le novità
Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite. Tale valore, determinato alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società; in assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del rispettivo patrimonio netto contabile quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c., senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa. In buona sostanza, la norma utilizza come parametro di riferimento due documenti di matrice civilistica, ossia il bilancio e la situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c., soggetti alle formalità tipiche dell'approvazione assembleare.
La possibilità di riporto in diminuzione delle perdite è subordinata alle condizioni che dal conto economico della società che riporta le perdite relativo:
all'esercizio precedente a quello nel corso del quale la fusione ha efficacia risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato, e relativi contributi, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti;
all'intervallo di tempo decorrente tra l'inizio dell'esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia e la data di efficacia della stessa, redatto in osservanza dei principi contabili applicati ai fini della redazione del bilancio di esercizio, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, ragguagliato ad anno, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.
Retrodatazione della fusione
Nel caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione, le predette limitazioni si applicano anche alla perdita, determinata secondo le regole ordinarie, che si sarebbe generata in modo autonomo in capo alla società incorporata in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo di imposta e la data antecedente a quella di efficacia della fusione.
L'Agenzia delle Entrate già nella Risoluzione n. 143/E/2008 (che aveva suscitato non poche critiche in dottrina, ASSONIME e AIDC) aveva avuto modo di precisare che:
nel caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione il c.d. test di vitalità deve risultare verificato anche con riferimento all'intervallo di tempo tra l'inizio del periodo di imposta e la data di efficacia giuridica dell'operazione;
ai fini di tale verifica, l'ammontare dei ricavi e proventi dell'attività caratteristica e delle spese per prestazioni di lavoro relativi a detto intervallo di tempo deve essere ragguagliato ad anno, per consentire che il raffronto con la media dell'ammontare dei medesimi elementi contabili degli ultimi due esercizi precedenti sia effettuato tra dati omogenei.
Inoltre, nell'Interpello n. 77/2022 è chiarito che nel caso di retrodatazione degli effetti fiscali, e contabili, della fusione all'inizio dell'esercizio l'ultimo bilancio per la società che detiene le perdite è il bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è perfezionata giuridicamente (i.e. si ricorda che la retrodatazione degli effetti fiscali di un'operazione di fusione deve operare laddove, in conformità ai principi adottati per la redazione del bilancio d'esercizio, sia consentita e praticata la retrodatazione degli effetti contabili dell'operazione, Interpello n. 486/2023).
Fusione di società che appartengono al medesimo gruppo
Qualora le società partecipanti alla fusione appartengano al medesimo gruppo societario (nel senso che una controlla l'altra o le altre società partecipanti alla fusione o tutte le società partecipanti alla fusione sono controllate dallo stesso soggetto) i limiti e le condizioni sopra citate non si applicano alle perdite conseguite in periodi di imposta nei quali le società partecipanti alla fusione erano già appartenenti allo stesso gruppo, nonché a quelle conseguite antecedentemente per le quali abbiano trovato applicazione, all'atto dell'ingresso nel gruppo della società a cui si riferiscono, i limiti e le condizioni di utilizzo previsti dall'art. 84, comma 3, ovvero dai commi 7 e 7-bis del TUIR.