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  • Tempo di lettura 9 min.

La società Alfa (debitrice principale), poco prima del fallimento, rilascia in favore della società Beta (creditrice) alcune cambiali. La società Gamma - debitrice di Alfa (per il prezzo di acquisto di un'azienda), ma non di Beta - paga a quest'ultima l'importo portato dalle cambiali, che le vengono quindi consegnate. Infine, Gamma, in forza del possesso dei titoli, presenta domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento di Alfa nel frattempo aperto. La Curatela del fallimento Alfa agisce in revocatoria ex art. 67 l. fall. contro Beta, beneficiaria del pagamento, chiedendone la condanna alla restituzione della relativa somma in favore della massa. Il Giudice di primo grado accoglie la domanda e la sentenza viene confermata in appello. In particolare, il Giudice di secondo grado statuisce che il pagamento eseguito Gamma in favore di Beta deve ritenersi anormale, in quanto compiuto da terzo non debitore del beneficiario, e lesivo della par condicio creditorum, in quanto Gamma, a séguito del pagamento, ha compensato il proprio credito surrogatorio con il proprio debito verso la fallita a titolo di prezzo di acquisto dell'azienda, esercitando così la cd. utile rivalsa nei confronti della fallita prima della dichiarazione di fallimento di Alfa, con il risultato che - di fatto - il creditore (Beta) è stato pagato da un terzo (Gamma) con denari del fallito (Alfa),...

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Eccezione revocatoria del curatore: non si applicano i termini decadenziali previsti per l’azione

La Corte torna, ancora una volta, sul tema della revocatoria “in via breve” e sull'art. 69 bis c. 1 L. Fall., stabilendo che i termini decadenziali ivi previsti non si applicano né analogicamente né estensivamente.

di

Vincenzo Papagni

- Giurista d’impresa

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