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martedì 14/05/2024 • 06:00

Lavoro Dalla Corte d’Appello di Milano

Patto di non concorrenza nullo: quando va restituito il corrispettivo

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza 21 marzo 2024, dichiara nullo un patto di non concorrenza e rigetta la natura retributiva del corrispettivo del patto, data una condotta fraudolenta posta in essere dal datore di lavoro.

di Alessandro Marchese - Avvocato, studio Ichino Brugnatelli e associati

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  • Tempo di lettura 8 min.
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La Corte Territoriale, dopo essersi pronunciata su alcune questioni di natura meramente processuale, ha affrontato la questione di merito sottoposta al suo vaglio statuendo la fondatezza del motivo di appello in punto di richiesta di accertamento della nullità del patto di non concorrenza. Il Collegio, nella specie, nell'apparato motivazionale si è inizialmente soffermato sugli elementi istitutivi del patto di non concorrenza richiamando i cogenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui il patto di non concorrenza è nullo se il divieto di attività successive alla risoluzione del rapporto non è contenuto entro limiti determinati di oggetto, di tempo e di luogo, poiché l'ampiezza del relativo vincolo deve essere tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che non ne compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita. La valutazione circa la compatibilità del suddetto vincolo concernente l'attività con la necessità di non compromettere la possibilità di assicurarsi il riferito guadagno come pure la valutazione della congruità del corrispettivo pattuito costituiscono oggetto di apprezzamento riservato al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (cfr. per tutte Cass. n. 7835/06). Nel caso di specie, la durata era pari a 6 mesi dalla cessazione d...

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