Superbonus: sconto integrale in fattura
Una fattura inviata allo SdI, ma dallo stesso scartata, non viene a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa. Va, tuttavia, aggiunto che lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso. In questo senso si era già espressa la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, dove si è precisato che in «caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata entro 5 giorni, una ''ricevuta di scarto'' del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. In tali ipotesi la fattura elettronica (o le fatture del lotto) di cui al file scartato dal SdI si considera non emessa.
In tutti i casi, a fronte della mancata emissione della fattura, è necessario documentare correttamente l'operazione sottesa. In questo senso, valgono i principi generali in materia, legati non solo alla tenuta di una ordinata contabilità, ma anche ai requisiti legislativamente previsti per l'emissione e la registrazione dei documenti in esame.
Si ritiene, dunque, fermi i chiarimenti già resi con la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 sull'identificazione univoca del documento nonché quelli della risposta al quesito precedente che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.
Deve pertanto ribadirsi il principio in base al quale una fattura inviata allo SdI nei termini di cui all'articolo 21 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972 - dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data si ha per tempestivamente emessa.
In tutti i casi, a fronte della mancata emissione della fattura, è necessario documentare correttamente l'operazione sottesa. In questo senso, valgono i principi generali in materia, legati non solo alla tenuta di una ordinata contabilità, ma anche ai requisiti legislativamente previsti per l'emissione e la registrazione dei documenti in esame.
Si ritiene, dunque, fermi i chiarimenti già resi con la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 sull'identificazione univoca del documento nonché quelli della risposta al quesito precedente che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.
Deve pertanto ribadirsi il principio in base al quale una fattura inviata allo SdI nei termini di cui all'articolo 21 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972 - dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data si ha per tempestivamente emessa.
Peraltro, come recentemente ricordato durante i periodici incontri con la stampa specializzata, «stanti i tempi legislativamente previsti per la documentazione delle operazioni a mezzo fattura, non diversamente da quanto avvenuto al 1° gennaio momento di entrata in vigore dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tramite SdI va ribadito quanto chiarito con la circolare n. 14/E del 2019, ossia che in considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest'ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data (e l'orario) di avvenuta ''trasmissione'', è possibile assumere che la data riportata nel campo ''Data'' della sezione ''Dati Generali'' del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione.
Ciò significa che, anche se l'operatore decidesse di ''emettere'' la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell'operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni [ora 12, ndr.] previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
Osservazioni
Dovendo coniugare i principi espressi nei diversi ambiti, va quindi ulteriormente precisato che laddove l'emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date [una di effettuazione dell'operazione (ossia di pagamento, anche tramite l'equivalente sconto) ed una successiva di trasmissione allo SdI], laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge (ivi compresi i sopra richiamati cinque giorni dall'eventuale scarto), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.
In altre parole, ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo ''sconto integrale'' in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall'articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ''Superbonus 110%''.
Alla luce di quanto sopra, nel caso in esame, laddove la fattura elettronica recante lo sconto integrale sia stata inizialmente inviata al SdI il 30 dicembre 2023 e, a seguito di avvenuto scarto, nuovamente inviata nei cinque giorni successivi allo stesso elementi su cui l'istante non ha fornito specifico ragguaglio, né documentazione a supporto e che rimangono quindi esclusi da qualsiasi esame o valutazione nella presente sede la stessa potrà considerarsi emessa nel 2023, con tutte le conseguenze del caso.
Fonte: Risp. AE 13 maggio 2024 n. 103