Con la risposta n. 102 del 13 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta al detentore dell'immobile non solo quando abbia sottoscritto un contratto di comodato d'uso o di locazione regolarmente registrato, ma anche nelle ipotesi in cui disponga dell'immobile in forza di un diverso titolo purché idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale che risulti da un documento con data certa.
Nel caso di specie, l'istante è un militare che ha ottenuto un alloggio gratuito assegnato tramite una determina sottoscritta dal Comandante; tale determina costituisce titolo idoneo di detenzione dell'unità immobiliare, pertanto il militare può usufruire, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa, della detrazione del 50% per gli interventi di recupero edilizio effettuati nonché del bonus mobili.
La detrazione spetta a condizione che i soggetti possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese (Circ. AE 26 giugno 2023 n. 17/E). Nel dettaglio, la detrazione spetta ai detentori dell'immobile, a condizione che:
siano in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
la detenzione dell'immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio. Non è necessario che permangano per l'intero periodo di fruizione della detrazione stessa.
La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal DPR 445/2000. Il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, invece, può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all'inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima.
Si ricorda che l'art. 16-bis c. 1 lett. b) DPR 917/86 prevede la possibilità di detrarre dall'IRPEF le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3 c. 1 lett. b) e c) DPR 380/2001, effettuati su edifici residenziali e relative pertinenze.
Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 la misura della detrazione è stata elevata dal 36% al 50% e l'importo massimo di spesa ammessa al beneficio è di 96.000 euro, anziché di 48.000 euro.
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall'art. 16-bis DPR 917/86, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50% delle spese sostenute, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero edilizio (c.d. bonus mobili), su un importo massimo delle spese stesse, per l'anno 2023, non superiore a 8.000 euro.
Fonte: Risp. AE 13 maggio 2024 n. 102