lunedì 13/05/2024 • 06:00
A differenza del TUSL, il TUA non regola esplicitamente la delega di funzioni in ambito ambientale. La Cassazione, pur in assenza di una specifica norma che disciplini le modalità con le quali può essere effettuata una delega ambientale, si è pronunciata più volte sul tema da diversi punti di vista.
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Il Testo Unico sulla Salute e sicurezza nei Luoghi di Lavoro stabilisce che, ove non espressamente esclusa, è ammessa la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, con una serie di limiti e condizioni: deve risultare da atto scritto recante data certa, e deve essere accettata per iscritto dal delegato; il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; la delega deve attribuire al delegato non solo tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, ma anche l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
Nella materia ambientale non abbiamo riscontrato una norma analoga.
La nostra società, di piccole dimensioni, chiede se è possibile, alla luce di tale mancanza delegare funzioni ambientali, o se invece non è possibile.
La gestione ambientale e di sicurezza
La gestione ambientale e quella relativa alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro hanno molti punti in comune, a partire da una normativa complessa e a volte complicata che nonostante la consolidata presenza di “Testi Unici” (D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 152/2006), continua a creare sovrapposizioni di precetti e di competenze che, spesso, non riescono a colmare le lacune legislative che le disposizioni “satelliti”, ai diversi livelli legislativi, contribuiscono a creare.
La prevenzione è, fra i punti in comune, probabilmente quello più importante: entrambe le discipline, infatti, mirano a prevenire – in estrema sintesi – tanto gli infortuni sul lavoro, e quindi la sicurezza e la salute dei lavoratori, da un lato, quanto i danni all'ambiente, e quindi alla sua salubrità, dall'altro.
Fra i molteplici strumenti con i quali si può implementare un sistema efficace di prevenzione rientra a pieno titolo anche il sistema delle deleghe.
Per “delega di funzioni” si intende il trasferimento degli obblighi dal soggetto su cui gravano ex lege ad altra persona incaricata del loro soddisfacimento in sua vece.
La delega di funzioni – nel settore HS – era stata riconosciuta indirettamente già nel D.Lgs 626/1994, dove venivano specificate le funzioni non delegabili (e, di conseguenza, stabilite come delegabili quelle non citate): è con il Testo Unico sulla sicurezza (TUSL), tuttavia, che la delega delle funzioni del datore di lavoro viene esplicitamente formalizzata, come ben sintetizzato nel quesito.
C'è da aggiungere che alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, e che la stessa non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite (tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo).
Nella «giurisprudenza post-TUSL» si riprendono – e si fortificano – concetti già espressi in precedenza specificando che, per effetto della delega, si moltiplicano i centri di responsabilità e potere: in definitiva, ci son più, e non meno, responsabili, perché l'effetto della delega di funzioni, così come l'assunzione di fatto di uno specifico nucleo di poteri riferiti al tema della sicurezza sul posto di lavoro, non ha mai l'effetto di esautorare l'originario incaricato operando, piuttosto, quale causa dell'addizione di un nuovo centro di responsabilità e poteri.
Ne consegue che la delega deve essere precisa e specifica non potendo mai consistere nella generale traslazione dei doveri da un soggetto ad un altro.
In materia ambientale, bisogna sottolineare che quando, nel 2006, il Legislatore ha deciso di mettere ordine nella materia ambientale, emanando il “Codice dell'ambiente”, non ha minimamente preso in considerazione il tema della delega di funzioni: è per tale ragione che, per molto tempo, le sanzioni ambientali (di natura amministrativa e penale) sono state rivolte al diretto responsabile.
Tuttavia, se detta situazione soggettiva poteva ben configurarsi nelle realtà aziendali medio-piccole, la distanza con quanto accadeva in realtà più rilevanti (in quanto – ad esempio – dotate di diverse filiali o stabilimenti o, ancora, interessate da dipendenti lontani dalla sede e posti al di fuori di ogni diretto controllo e gestione da parte del titolare dell'impresa stessa), ha fatto riflettere sulla concreta possibilità che si determinasse un'automatica ed illegittima responsabilità oggettiva per il titolare dell'impresa stessa.
Sulla scorta di questi rilievi e considerazioni, la Cassazione è intervenuta elaborando un sistema di principio che:
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