Con il provvedimento n. 224381 del 9 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha disposto le modalità e i termini di comunicazione dei trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'art. 1 c. 2 lett. s) D.Lgs. 231/2007 (denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari e altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie).
Soggetti obbligati
Ai sensi dell'art. 1 DL 167/90 i soggetti obbligati alla comunicazione sono gli intermediari finanziari, gli altri operatori finanziari e gli operatori non finanziari.
Oggetto della comunicazione
Sono comunicati i dati dei trasferimenti da o verso l'estero di importo pari o superiore a 5.000 euro, aventi ad oggetto i mezzi di pagamento di cui all'art. 1 c. 2 lett. s) D.Lgs. 231/2007 ed eseguiti, anche con movimentazione di conti e anche in valuta virtuale ovvero in cripto-attività, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.
Gli elementi informativi da comunicare sono i seguenti:
- la data, la causale, l'importo e la tipologia dell'operazione, ivi compresi i mezzi di pagamento utilizzati;
- l'eventuale rapporto continuativo movimentato e la relativa data di instaurazione, ovvero in caso di operazione fuori conto, l'eventuale presenza di contante reale;
- i dati identificativi, compreso l'eventuale stato estero di residenza anagrafica, delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, che dispongono l'ordine di pagamento;
- i dati identificativi delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate destinatari dell'ordine di accreditamento, compreso l'eventuale stato estero di provenienza dei fondi, se presente;
- qualora presenti, i dati identificativi dell'intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi.
Modalità di trasmissione
I dati sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), organizzati in file conformi alle specifiche tecniche.
Al fine della trasmissione dei dati deve essere utilizzato il software di controllo e di preparazione dei file da trasmettere, reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.
Termini per la comunicazione
La comunicazione è effettuata annualmente ed è trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa al medesimo anno di riferimento della comunicazione stessa.
Ricevute ed esiti
La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell'elaborazione, comunicata mediante un esito di elaborazione (ricevuta).
Efficacia del provvedimento
Il presente provvedimento sostituisce e abroga il precedente atto dispositivo del 16 luglio 2015.
Sono oggetto di comunicazione le operazioni relative a cripto-attività poste in essere a partire dal 2023.
Fonte: Provv. AE 9 maggio 2024 n. 224381