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venerdì 10/05/2024 • 15:51

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Mezzi di pagamento: trasferimenti da e per l’estero

L'Agenzia delle Entrate, con Provv. 9 maggio 2024 n. 224381, ha stabilito le modalità e i termini di comunicazione dei trasferimenti, da o verso l'estero, di mezzi di pagamento.

a cura di

redazione Memento

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Con il provvedimento n. 224381 del 9 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha disposto le modalità e i termini di comunicazione dei trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'art. 1 c. 2 lett. s) D.Lgs. 231/2007 (denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari e altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie). 

Soggetti obbligati

Ai sensi dell'art. 1 DL 167/90 i soggetti obbligati alla comunicazione sono gli intermediari finanziari, gli altri operatori finanziari e gli operatori non finanziari.

Oggetto della comunicazione

Sono comunicati i dati dei trasferimenti da o verso l'estero di importo pari o superiore a 5.000 euro, aventi ad oggetto i mezzi di pagamento di cui all'art. 1 c. 2 lett. s) D.Lgs. 231/2007 ed eseguiti, anche con movimentazione di conti e anche in valuta virtuale ovvero in cripto-attività, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.

Gli elementi informativi da comunicare sono i seguenti:

- la data, la causale, l'importo e la tipologia dell'operazione, ivi compresi i mezzi di pagamento utilizzati;

- l'eventuale rapporto continuativo movimentato e la relativa data di instaurazione, ovvero in caso di operazione fuori conto, l'eventuale presenza di contante reale;

- i dati identificativi, compreso l'eventuale stato estero di residenza anagrafica, delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, che dispongono l'ordine di pagamento;

- i dati identificativi delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate destinatari dell'ordine di accreditamento, compreso l'eventuale stato estero di provenienza dei fondi, se presente;

- qualora presenti, i dati identificativi dell'intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi.

Modalità di trasmissione

I dati sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), organizzati in file conformi alle specifiche tecniche.

Al fine della trasmissione dei dati deve essere utilizzato il software di controllo e di preparazione dei file da trasmettere, reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Termini per la comunicazione

La comunicazione è effettuata annualmente ed è trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa al medesimo anno di riferimento della comunicazione stessa.

Ricevute ed esiti

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell'elaborazione, comunicata mediante un esito di elaborazione (ricevuta).

Efficacia del provvedimento

Il presente provvedimento sostituisce e abroga il precedente atto dispositivo del 16 luglio 2015.

Sono oggetto di comunicazione le operazioni relative a cripto-attività poste in essere a partire dal 2023.

Fonte: Provv. AE 9 maggio 2024 n. 224381

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