Gli Istanti sono soci di una società e stanno valutando la possibilità di cedere le partecipazioni detenute già alla data del 28 gennaio 1991 tramite intestazione fiduciaria.
Ai fini della determinazione delle relative plusvalenze o minusvalenze, occorre individuare il costo fiscalmente riconosciuto delle predette partecipazioni posto che, nell'ambito del regime transitorio della riforma dei redditi finanziari, il comma 9 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 stabilisce che per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, già possedute alla predetta data del 28 gennaio 1991, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di mercato effettivo della società a tale data risultante da apposita perizia di stima, asseverata da un professionista abilitato.
Tuttavia, tale disposizione prevede l'onere di riportare nella dichiarazione dei redditi della società partecipata, riferita all'esercizio in corso al 1° luglio 1998, sia il valore periziato sia i dati relativi all'estensore della perizia.
La Società ha commissionato, a suo tempo, una perizia giurata di stima del proprio patrimonio sociale alla data del 28 gennaio 1991, ma i relativi dati non sono stati indicati nella dichiarazione dei redditi presentata dalla Società per il periodo d'imposta in corso al 1° luglio 1998.
Al riguardo, viene chiesto di chiarire se l'omessa indicazione in dichiarazione del valore periziato e degli estremi del perito, essendo posto esclusivamente a carico della società partecipata e non del socio della stessa società, ove non assolto dall'obbligato, comporti o meno l'impossibilità per il socio di beneficiare delle previsioni dettate dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 461 del 1997.
Gli Istanti ritengono che nel caso di cessione delle partecipazioni nella Società già possedute dal cedente alla data del 1° luglio 1998, il costo fiscale della partecipazione potrà essere pari al proporzionale valore del patrimonio netto al 28 gennaio 1991 della Società, quale attestato nella perizia giurata in data 30 settembre 1999, da un professionista abilitato innanzi al Cancelliere del Tribunale di XXX.
A parere degli Istanti, tale conclusione risulta supportata «sia dal tenore letterale della normativa di interesse che dalla ratio legis (equitativa e perciò volta a evitare ''salti d'imposta'', ... ) delle previsioni transitorie recata dall'art. 14, comma 9, D.Lgs. 461/1997, nonché che essa risulti del tutto coerente nell'ottica di un'interpretazione sistematica della fattispecie esaminata».
Nel caso di specie, nelle istruzioni al modello di dichiarazione, la Società non ha indicato i dati relativi al valore periziato e i dati identificativi dell'estensore della perizia nel modello Unico 99 SC e, pertanto, gli Istanti non possono utilizzare come costo fiscale della partecipazione il valore determinato sulla base della perizia.
Fonte: Risp. AE 10 maggio 2024 n. 101