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venerdì 10/05/2024 • 12:31

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Costo fiscale delle partecipazioni: chiarimenti sul regime transitorio

L'Agenzia delle Entrate,con Risp. 10 maggio 2024 n. 101, ha fornito chiarimenti in tema di costo fiscale delle partecipazioni detenute al 28 gennaio 1991, relativamente al regime transitorio.

a cura di

redazione Memento

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Gli Istanti sono soci di una società e stanno valutando la possibilità di cedere le partecipazioni detenute già alla data del 28 gennaio 1991 tramite intestazione fiduciaria.

Ai fini della determinazione delle relative plusvalenze o minusvalenze, occorre individuare il  costo  fiscalmente  riconosciuto  delle  predette  partecipazioni  posto  che, nell'ambito  del  regime  transitorio  della  riforma  dei  redditi  finanziari,  il  comma  9 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 stabilisce che per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, già possedute alla predetta data del  28  gennaio  1991,  può  essere  assunto, in luogo  del  costo  o  valore  di  acquisto, il  valore di mercato effettivo della società a tale data risultante da apposita perizia di stima, asseverata da un professionista abilitato.

Tuttavia, tale disposizione prevede l'onere di riportare nella dichiarazione dei redditi  della  società  partecipata,  riferita  all'esercizio in  corso  al  1° luglio  1998,  sia il valore periziato sia i dati relativi all'estensore della perizia.

La Società ha commissionato, a suo tempo, una perizia giurata di stima del proprio patrimonio sociale alla data del 28 gennaio 1991, ma i relativi dati non sono stati indicati nella dichiarazione dei redditi presentata dalla Società per il periodo d'imposta in corso al 1° luglio 1998.

Al riguardo, viene chiesto di chiarire se l'omessa indicazione in dichiarazione del valore periziato e degli estremi del perito, essendo posto esclusivamente a carico della società partecipata e non del socio della stessa società, ove non assolto dall'obbligato, comporti  o  meno  l'impossibilità  per  il  socio  di  beneficiare  delle  previsioni  dettate dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 461 del 1997.

Gli Istanti ritengono che nel caso di cessione delle partecipazioni nella Società già possedute dal cedente alla data del 1° luglio 1998, il costo fiscale della partecipazione potrà essere pari al proporzionale valore del patrimonio netto al 28 gennaio 1991 della Società, quale attestato nella perizia giurata in data 30 settembre 1999, da un professionista abilitato innanzi al Cancelliere del Tribunale di XXX.

A parere degli Istanti, tale conclusione risulta supportata «sia dal tenore letterale della normativa di interesse che dalla ratio legis (equitativa e perciò volta a evitare ''salti d'imposta'', ... ) delle previsioni transitorie recata dall'art. 14, comma 9, D.Lgs. 461/1997, nonché che essa risulti del tutto coerente nell'ottica di un'interpretazione sistematica della fattispecie esaminata».

Nel caso di specie, nelle istruzioni al modello di dichiarazione, la Società non ha indicato i  dati  relativi  al  valore  periziato  e i  dati identificativi  dell'estensore  della  perizia  nel modello Unico 99 SC e, pertanto, gli Istanti non possono utilizzare come costo fiscale della partecipazione il valore determinato sulla base della perizia.

Fonte: Risp. AE 10 maggio 2024 n. 101

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