venerdì 10/05/2024 • 06:00
L’esistenza del credito posto alla base dell’istanza di fallimento, se cristallizzata in un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, è suscettibile di contestazione solo a fronte di fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi successivi alla formazione del titolo. Lo chiarisce la Cassazione, con l’ordinanza n. 11607 del 30 aprile 2024.
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La fattispecie decisa dalla Corte trae origine da un reclamo proposto dalla società fallita contro la sentenza dichiarativa di fallimento. Più in particolare, la questione giuridica sottesa alla vicenda sostanziale concerne la possibilità (o meno) per il Tribunale, in sede di istruttoria prefallimentare, di discostarsi dal portato di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato (nel caso di specie: un decreto ingiuntivo non opposto nei termini), avente ad oggetto l'esistenza del credito posto alla base dell'istanza di fallimento. Ancor più in particolare, la questione si sviluppa intorno all'individuazione dei fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi del diritto insensibili all'eccezione di giudicato. La decisione della Corte Investita della questione di cui sopra, la Corte coglie anzitutto l'occasione per ribadire i principi (consolidati) in tema legittimazione alla proposizione dell'istanza di fallimento da parte di un creditore. In questo senso viene confermato che, ai fini della proposizione dell'istanza, non è affatto richiesto che il credito allegato dal creditore-ricorrente abbia costituito oggetto di accertamento giurisdizionale e sia consacrato in un titolo ese...
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