Con ordinanza del 1° giugno 2023, il Giudice di pace di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,24,77,111,113 e 117 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, PDR 602/73 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come aggiunto dall'art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili).
La norma prevede che «[l]'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Il giudice a quo riferisce che dette questioni sono sorte nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione promosso ai sensi dell'art. 615 del codice di procedura civile, con atto di citazione con il quale il contribuente assumeva di avere appreso, consultando l'estratto di ruolo, dell'esistenza di quattro cartelle di pagamento non pagate a proprio carico, con indicate le relative date di notifica, ma in realtà «mai giunte alla sua conoscenza o comunque affette da vizi insanabili», aventi ad oggetto sanzioni «per Violazioni del Codice della Strada».
Il rimettente ritiene, in particolare, che «la questione assuma grande rilievo sia per il cospicuo contenzioso pendente […] sia per le perplessità che sorgono alla luce della soluzione suggerita dalla Suprema Corte a SS.UU. in ordine all'efficacia retroattiva di una norma emanata a mezzo decretazione d'urgenza».
La non manifesta infondatezza
Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo ritiene che vi sarebbe:
il contrasto con l'art. 3 Cost. per violazione del principio di uguaglianza, in quanto la tipizzazione disposta dalla norma censurata delle fattispecie per le quali è stata ammessa l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento sarebbe «alquanto riduttiv[a] e discriminerebbe tutti i contribuenti che non operano con la pubblica amministrazione ma che dalla iscrizione a ruolo del debito erariale subiscono un pregiudizio»;
violazione dell'art. 24 Cost. per lesione del diritto di difesa, in quanto la nuova disciplina, per un verso, «attenendosi al dettato normativo, precluderebbe al contribuente la possibilità di poter liberamente adire la Giustizia in presenza di errori da parte dell'Amministrazione Finanziaria», posticipandola «ad un momento successivo al sorgere dell'interesse ad agire e perciò ad un momento in cui è possibile che alcuni effetti lesivi dell'atto poss[ano] già essersi prodotti»; dall'altro negherebbe «il diritto di tutti “ad un equo processo” riservandolo solo a coloro che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione».
Secondo il rimettente la norma censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 117 Cost., in quanto «sorgono dubbi in ordine alla adozione di misure urgenti di giustizia tributaria in assenza di legge delega a mezzo di Decreto Legge», sicché «il comma 4-bis aggiunto all'articolo 12 D.P.R. 602/1973 appare illegittimo per essere stato introdotto incostituzionalmente a mezzo decretazione d'urgenza».
L'ordinanza della Corte
La Corte Costituzionale, con l'ordinanza del 9 maggio 2024 n. 81, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, PDR 602/73 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevate, in riferimento agli artt. 3,24,77,111,113 e 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano, considerato che:
il rimettente evidenzia che le questioni, sollevate sull'articolo 12 D.P.R. 602/1973, sono sorte nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione promosso ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., con atto di citazione con il quale il contribuente assumeva di avere appreso, consultando l'estratto di ruolo, dell'esistenza di quattro cartelle di pagamento non pagate a proprio carico, con indicate le relative date di notifica;
motivando sulla rilevanza, l'ordinanza di rimessione, analogamente a quella iscritta al n. 95 del reg. ord. 2023, le cui questioni sono state dichiarate inammissibili da questa Corte con la sentenza n. 190 del 2023, si è limitata ad allegare, in modo del tutto generico e avulso dai fatti di causa, che «la questione assum[e] grande rilievo sia per il cospicuo contenzioso pendente [...] sia per le perplessità che sorgono alla luce della soluzione suggerita dalla Suprema Corte a SS.UU. in ordine all'efficacia retroattiva di una norma emanata a mezzo decretazione d'urgenza», senza fornire alcun chiarimento sull'effettiva validità o meno delle notifiche effettuate dall'Agenzia delle entrate – Riscossione (ADER);
l'unico riferimento alle notifiche risulta, peraltro, contraddittorio, in quanto, da un lato, si richiamano le difese del contribuente in ordine all'esistenza delle quattro cartelle esattoriali «mai giunte alla sua conoscenza o comunque affette da vizi insanabili», aventi ad oggetto sanzioni «per Violazioni del Codice della Strada»;
tuttavia, dall'altro, si riporta l'argomentazione difensiva dell'ADER che ha assunto «di aver regolarmente notificato le prefate cartelle esattoriali»;
il rimettente avrebbe dovuto indicare le concrete modalità utilizzate per la notificazione delle suddette cartelle, chiarendo se le stesse fossero state o meno regolarmente effettuate;
in relazione alla «indefettibile esigenza di superare, in definitiva, la grave vulnerabilità ed inefficienza, anche con riferimento al sistema delle notifiche, che ancora affligge il sistema italiano della riscossione», la citata sentenza ha, altresì, formulato «il pressante auspicio», che non può che essere ribadito in questa sede, «che il Governo dia efficace attuazione ai princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dall'art. 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale)»;
pertanto, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3,24,77,111,113 e 117 Cost. devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.
Fonte: Corte Cost. 9 maggio 2024 n. 81