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giovedì 09/05/2024 • 06:00

Impresa LO STUDIO DI ASSONIME

ZLS: i chiarimenti di Assonime dopo il Decreto Coesione

Assonime ha pubblicato uno studio sulle ZLS che tiene conto anche del Decreto Coesione pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dall'8 maggio 2024. Nel documento Assonime sottolinea l'importanza strategica delle ZLS come volano per l'intero Paese.

di Antonio Conforti - Dirigente Aziendale, Responsabile di Ufficio Legale e di Organismo di Vigilanza

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Assonime in data 07.05 ha pubblicato uno studio (“Studio”) sulle Zone Logistiche Semplificate (“ZLS”) particolarmente interessante in quanto tiene conto anche del decreto legge denominato “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” (“Decreto Coesione”) con entrata in vigore dall'8 maggio 2024.

Origini ed aggiornamento normativo

La disciplina attuativa delle ZLS discende dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 40/2024 (“DPCM”), che sana un ritardo che durava dalla Legge di Bilancio 2018. Risulta tuttavia decisivo il Decreto Coesione intervenuto disponendo, per il 2024, l'estensione del credito d'imposta previsto per la ZES Unica alle ZLS, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (“TFUE”).

Le ZLS sono uno strumento di politica industriale finalizzato a creare condizioni economiche, finanziarie ed amministrative favorevoli, per consentire lo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle Regioni più sviluppate del Centro-Nord Italia. In estrema sintesi, si intende estendere, anche alle imprese che operano nelle ZLS i vantaggi che soltanto pochi mesi prima erano stati previsti dal c.d. Decreto Mezzogiorno a favore delle ZES.

Assonime fin da subito rileva come:

  1. le norme istitutive delle ZES e delle ZLS hanno formato oggetto di ripetuti interventi emendativi e integrativi, con l'obiettivo dichiarato di renderne più efficaci e funzionali la governance, le semplificazioni e i vantaggi fiscali, anche in considerazione degli ambiziosi obiettivi nel frattempo fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”); ma ciò ha dato luogo ad un percorso normativo lungo ed accidentato, che ha creato molteplici incertezze sul piano applicativo, impedendo di fatto la piena operatività dei progetti di sviluppo economico e di crescita finora elaborati dalle Regioni interessate;
  2. la recente istituzione della ZES Unica per il Mezzogiorno – che, dal 1° gennaio 2024, ha sostituito le preesistenti 8 ZES regionali e interregionali – ha segnato una profonda revisione dell'istituto delle ZES, ora riconfigurato con un nuovo sistema unitario di governance volto a favorire una programmazione strategica maggiormente integrata e coordinata tra le realtà territoriali del Mezzogiorno;
  3. con il DPCM, entrato in vigore dal 17.04 u.s., è stato emanato l'atteso Regolamento che, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa primaria di riferimento, reca finalmente la disciplina attuativa delle ZLS, definendo in particolare:
  • le modalità di istituzione delle ZLS, comprese le ZLS interregionali;
  • la loro durata;
  • i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ZLS;
  • le misure di organizzazione e di funzionamento delle ZLS;
  • le misure di semplificazione e di agevolazione applicabili alle ZLS.

Ambito territoriale

Giova innanzitutto ricordare che le ZLS possono essere istituite:

  • nelle regioni più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del TFUE; più precisamente, ai fini dell'individuazione delle regioni più sviluppate, occorre fare riferimento alla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale dell'Italia per il periodo dal 2022-2027;
  • di regola, nel numero massimo di 1 per ciascuna regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un'area portuale o un'Autorità di sistema portuale;
  • anche da aree della medesima regione non territorialmente adiacenti all'Area portuale, purché presentino un nesso economico funzionale con la predetta Area;
  • qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale, e nell'ambito di una delle dette Autorità rientrino scali siti in regioni differenti, la regione è autorizzata ad istituire una seconda ZLS, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorità di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti;
  • è anche riconosciuta la possibilità di istituire ZLS interregionali allorquando una Regione in cui non sia presente almeno un'Area portuale presenti l'istanza per istituire una ZLS congiuntamente con un'altra Regione in cui almeno un'Area portuale sia presente, oppure chieda di essere associata ad una ZLS già istituita. In entrambi i casi, non può essere comunque superata la sommatoria delle superfici indicate per le Regioni interessate in un dedicato allegato del DPCM.

In definitiva, le ZLS possono essere composte da territori quali porti, aree retroportuali (anche di carattere produttivo e aeroportuale), piattaforme logistiche e interporti; non possono, invece, comprendere zone residenziali.

Novità da Decreto Coesione

Oltre alle semplificazioni amministrative, burocratiche e doganali già presenti nella normativa sulle ZLS, il recente Decreto Coesione prevede, per il 2024, il riconoscimento di un credito d'imposta in relazione agli investimenti effettuati nelle ZLS.

In sintesi: le nuove imprese e quelle già esistenti nelle ZLS fruiscono del credito d'imposta previsto dalla normativa che ha istituito la ZES Unica, nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024; tale credito d'imposta non trova, invece, applicazione nelle Regioni in cui è autorizzata una seconda ZLS.

Rilievi di Assonime

Assonime, dopo aver ripercorso le principali caratteristiche delle e novità sulle ZLS, ha sottolineato:

  • la fase attuativa delle ZLS e delle ZES ha scontato troppi ritardi ed incertezze;
  • il DPCM conferma la matrice “bottom-up” di questo strumento, che resta ancora fortemente legato al territorio, segnando il distacco rispetto al modello “top-down” centralizzato con l'istituzione della ZES Unica;
  • per le ZLS si è giunti, dopo lunga attesa, alla definizione delle misure di semplificazione amministrativa, nonché allo sviluppo di innovazioni tecnologiche e procedurali applicate in ambito doganale (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il SUDOCO e l'integrazione delle piattaforme logistiche attraverso i “corridoi controllati”);
  • ulteriori revisioni del quadro normativo, che dessero luogo ad incertezze applicative, sarebbero deleterie. L'idea di sostenere lo sviluppo industriale e la crescita attraverso un rafforzamento delle aree portuali e retro-portuali attuato attraverso le ZLS rappresenta una scelta più che mai opportuna per un Paese trasformatore come l'Italia;
  • dal punto di vista logistico è fondamentale investire in infrastrutture ed attrezzature che rispondano alla necessità di crescita della capacità portuale, al configurarsi dei porti come hub energetici, ed alla crescente domanda di collegamento intermodale con l'entroterra; particolare importanza dovrà essere riconosciuta anche alle strutture di protezione ed alla accessibilità marittima;
  • occorrerà supportare la competitività del sistema della logistica merci che proviene dalle misure regionali di sostegno agli investimenti in innovazione, automatizzazione e digitalizzazione per lo sviluppo dell'intermodalità;
  • le ZLS possono rappresentare leve di sviluppo per l'intera catena logistica delle merci in entrata e in uscita dal nostro Paese. L'attivazione delle ZLS ha, inoltre, il potenziale per attrarre nuovi investimenti infrastrutturali e nuovi insediamenti produttivi;
  • le ZLS, oltre a portare benefici al territorio di riferimento, contribuirebbero a riconfigurare a livello nazionale le catene globali del valore in un'ottica di friendshoring/reshoring, ma soprattutto potrebbero contribuire a rafforzare l'obiettivo dell'autonomia strategica nazionale ed europea;
  • a fronte di rendimenti potenzialmente elevati, vi è una significativa disponibilità di finanziamento privato per il sistema logistico portuale italiano; una rapida attuazione delle ZLS, adeguatamente promossa anche all'estero, può fungere da catalizzatore di risorse provenienti da investitori nazionali e anche stranieri.

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